Trattativa Stato-mafia, depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione in appello
Poco meno di 3000 pagine per scrivere le motivazioni della sentenza di appello del processo di appello della cosiddetta trattativa tra Stato e mafia con cui la Corte di assise di appello di Palermo, il 23 settembre scorso, ha ribaltato il verdetto di primo grado. Le motivazioni sono state depositate in cancelleria ieri nel tardo pomeriggio. Il giudice estensore, Vittorio Anania (a latere nel processo) e il presidente della corte di assise d’appello, Angelo Pellino, hanno avuto la necessita’ di prendersi tutto il tempo necessario per “motivare” la sentenza con cui – attaverso la formula “perche’ il fatto non costituisce reato” – hanno assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri, l’ex capo del Ros, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno. Con la stessa sentenza, la Corte di assise di appello aveva ridotto la pena a 27 anni per il boss corleonese Leoluca Bagarella e confermato quella per il medico- boss Antonino Cina’. In primo grado – nel maggio 2018 – erano stati condannati a 28 anni di carcere il boss Leoluca Bagarella, a 12 anni Dell’Utri, Mori, Subranni e Cina’ e a 8 anni per De Donno.
Trattativa Stato-mafia: “Contatti improvvidi ma per scongiurare stragi”
“Ed invero, scartata in partenza l’ipotesi di una collusione dei Carabinieri con ambienti della criminalita’ mafiosa; e confutata l’ipotesi che essi abbiano agito per preservare l’incolumita’ di questo o quell’esponente politico, deve ribadirsi che, nel prodigarsi per aprire un canale di comunicazione con Cosa Nostra che creasse le premesse per avviare un possibile dialogo finalizzato alla cessazione delle stragi, e nel sollecitare tale dialogo, furono mossi, piuttosto, da fini solidaristici (la salvaguardia dell’incolumita’ della collettivita’ nazionale) e di tutela di un interesse generale – e fondamentale – dello Stato: ossia, da ragioni e interessi del tutto convergenti con quelli della vittima del reato di minaccia a Corpo politico dello Stato“. Cosi’ si legge nelle motivazioni .
Esce dunque confermata, ai fini del giudizio di responsabilita’ degli ufficiali del R.O.S la distanza incommensurabile che – scrivono i giudici di appello di Palermo – separa la ricostruzione che questa Corte ritiene suffragata dalle prove raccolte – secondo cui la pur improvvida iniziativa intrapresa attraverso i contatti con Vito Ciancimino ebbe come finalita’ precipua ed anzi esclusiva quella di scongiurare il rischio di nuove stragi – da quella che fa dell’obbiettivo di prevenire ulteriori eccidi solo un effetto collaterale di un disegno finalizzato a salvare la vita di un uomo politico con cui, in ipotesi, intercorrevano opache relazioni di reciproco interesse. Un disegno che – proseguono – si sarebbe sostanziato nell’imbastire, a tal fine, una trama occulta per condizionare influenzare le scelte dell’Autorita’ politica e di Governo, e rispetto al quale la veicolazione della minaccia di ulteriori stragi sarebbe tutto sommato tornata utile allo scopo”.
Trattativa Stato-mafia: appello, no prove minacce a Cav ‘via’ Dell’Utri
“Non si ha prova, in altri termini, che questo imputato (Marcello Dell’Utri, ndr) , nonostante le sue ramificate implicazioni nell’antefatto, abbia portato a termine quel progetto ricattatorio/minaccioso di cui pure egli aveva piena conoscenza per volere degli esponenti di Cosa Nostra ed a seguito delle sue reiterate interlocuzioni, intercorse fino a dicembre del 1994, in particolare con Vittorio Mangano”. Cosi’ si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di assise di appello del processo sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia. Nelle 3000 pagine, depositate ieri, la Corte di assise d’appello di Palermo presieduta da Angelo Pellino e Vittorio Anania giudice a latere, “spiega” le ragioni per cui ha ribaltato la sentenza di primo grado che aveva visto la condanna (oltre che Di Dell’Utri a 12 anni) anche del boss Leoluca Bagarella (28 anni), degli ufficiali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni (12 anni) e Giuseppe De Donno (8 anni) e del medico di Toto’ Riina, Antonino Cina’ (12 anni).
“Muovendo dalla posizione di Marcello Dell’Utri – si legge – si e’ avuto modo di osservare che difetta la prova certa che lo stesso abbia fatto da tramite per comunicare la rinnovata minaccia mafiosa/stragista sino a Belusconi quando questi era Presidente del Consiglio dei Ministri cosi’ percorrendo quello che, per opera di semplificazione, puo’ essere individuato prosegue la Corte di assise di appello – come “l’ultimo miglio” percorso il quale il reato sarebbe Stato portato a consumazione “Al di la’ del pieno coinvolgimento di Dell’Utri nell’accordo preelettorale (o nella promessa elettorale come pure definita), sul quale sono state raccolte plurime e convergenti elementi di conferma perfino rafforzati in questo giudizio di appello non si ha prova che – e’ scritto nelle motivazioni – a questa fase, qualificabile come un antefatto o antecedente non punibile, abbia fatto seguito la fase ulteriore della comunicazione della minaccia a Berlusconi in qualita’ di parte offesa e di Presidente del Consiglio per ottenere l’adempimento, appunto sotto la minaccia mafiosa, degli impegni assunti dallo stesso Dell’Utri nella precedente campagna elettorale”.
E ancora: “Non risulta provato che oltre alla interlocuzione Mangano (Vittorio, ndr) Dell’Utri vi sia stata una interlocuzione di Dell’Utri con Silvio Berlusconi su questa tematica, tanto meno dopo l’insediamento del Governo Berlusconi, dovendo al riguardo ribadire, come fatto nei paragrafi che precedono (ed ai quali continua a farsi rinvio), la differenza tra un accordo politico-mafioso tout court (per quanto in se’ illecito e moralmente disdicevole) e la veicolazione della minaccia al Governo della Repubblica, soltanto questa capace di integrare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 338 c.p. sotto il terribile ricatto della ripresa ( o della prosecuzione) della stagione stragista che aveva insanguinato gli anni 1992 e 1993”.
Trattativa Stato-mafia, ricatto Bagarella-Brusca a Cav incompiuto
“Pur in assenza, come visto, della prova della veicolazione della minaccia in danno del Presidente Berlusconi e’ altrettanto evidente che il reato si sia arrestato al livello del tentativo con una condotta che va in questi termini attribuita agli imputati Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca… E’ indubbio, infatti, che il progetto ricattatorio ripreso nel marzo del 1994 da questi soggetti, dopo gli arresti prima di Riina ed a seguire dei fratelli Graviano (che avevano un loro canale di comunicazione con Dell’Utri), non sia Stato portato a compimento, contrariamente alla volonta’ degli stessi Bagarella e Brusca, soltanto perche’ Dell’Utri non ha veicolato (rectius: non vi e’ la prova che lo abbia fatto) la minaccia fino al Governo, in specie fino a Belusconi quale Presidente del Consiglio dei Ministri”. Lo sostiene la Corte di assise di appello di Palermo – presidente Angelo Pellino e Vittorio Anania giudice a latere – nelle motivazioni della sentenza di assoluzione, del 23 settembre scorso, del processo di secondo grado sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia.
La Corte di assise di appello ha assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri, l’ex capo del Ros, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno. Con la stessa sentenza, la Corte di assise di appello aveva ridotto la pena a 27 anni per il boss corleonese Leoluca Bagarella e confermato quella per il medico- boss Antonino Cina’. In primo grado – nel maggio 2018 – erano stati condannati a 28 anni di carcere il boss Leoluca Bagarella, a 12 anni Dell’Utri, Mori, Subranni e Antonino Cina’ e a 8 anni per Giuseppe De Donno. “Nei confronti di questi imputati (Bagarella e Brusca, ndr), pertanto, e’ configurabile un delitto tentato poiche’ gli stessi hanno posto in essere – si legge nelle 3000 pagine – atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad esercitare la citata pressione mafiosa stragista in danno di quel Governo, non riuscendo nel loro intento criminale per una causa indipendente dalla loro volonta’ concretamente rappresentata, su un piano strettamente processuale, dalla mancanza di una prova certa riferita ‘all’ultimo passaggio’ della condotta affidata a Marcello Dell’Utri in previsione delle sue comunicazioni con il Presidente Berlusconi”.

