Banche e fideiussioni: la nuova sentenza che tutela i garanti dalle clausole anticoncorrenziali dello schema ABI
Le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI continuano a essere al centro del contenzioso bancario. Con la sentenza n. 3387 del 25 febbraio 2026, il Tribunale di Roma è tornato sul tema della nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali, confermando un orientamento ormai consolidato. Ne parliamo con l’avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale.
Avvocato Ferraro, perché la sentenza del Tribunale di Roma assume particolare rilievo nel contenzioso bancario?
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale molto rilevante in materia di fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI. Il Tribunale di Roma ribadisce infatti che le clausole riproduttive dell’intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d’Italia possono essere colpite da nullità parziale, mantenendo però valida la garanzia per il resto. È un principio importante perché conferma l’orientamento volto a preservare il contratto, eliminando soltanto le disposizioni considerate illecite.
Quali sono le clausole maggiormente contestate?
Le clausole oggetto di contestazione sono quelle conformi agli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, già ritenuti problematici sotto il profilo antitrust. In particolare, si tratta della clausola di reviviscenza, della deroga all’art. 1957 c.c. e della previsione che mantiene efficace la garanzia anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale. Secondo il Tribunale, queste clausole rappresentano il nucleo dell’intesa restrittiva della concorrenza.
La standardizzazione contrattuale è quindi sempre illecita?
No, ed è un passaggio molto interessante della sentenza. Il Tribunale chiarisce che la standardizzazione contrattuale, di per sé, non è vietata. L’effetto anticoncorrenziale emerge solo quando l’uniformità delle condizioni impedisce la reale differenziazione dei prodotti sul mercato. La nullità interviene quindi come strumento volto a rimuovere l’effetto distorsivo, senza necessariamente travolgere l’intero contratto.
La decisione richiama anche le Sezioni Unite della Cassazione?
Sì. Il Tribunale si richiama espressamente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, che ha definito il quadro sistematico della nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI. L’orientamento consolidato è quello secondo cui l’invalidità deve essere limitata alle clausole illecite, salvo che emerga una diversa volontà delle parti.
Quindi la fideiussione non viene automaticamente annullata integralmente?
Esatto. Il principio applicato è quello previsto dall’art. 1419 c.c.: si procede all’eliminazione delle sole clausole nulle, mantenendo efficace il resto della garanzia. Questo approccio evita effetti eccessivamente demolitori e tutela la stabilità dei rapporti negoziali, soprattutto in ambito bancario e commerciale.
Quale ruolo assume il cosiddetto “nesso anticoncorrenziale”?
È un elemento centrale. La nullità non può essere dichiarata automaticamente: occorre verificare che la fideiussione costituisca effettivamente attuazione dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”. In altre parole, bisogna accertare che il contratto riproduca in modo sostanziale le clausole dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.
Anche le fideiussioni sottoscritte molti anni dopo il provvedimento della Banca d’Italia possono essere colpite da nullità?
Sì. Il Tribunale chiarisce che il semplice decorso del tempo non esclude automaticamente l’effetto anticoncorrenziale. Anche contratti stipulati successivamente possono essere interessati dalla nullità parziale, se riproducono le medesime clausole considerate illecite.
Quali sono le principali implicazioni operative per banche, imprese e fideiussori?
Per le banche diventa fondamentale riesaminare i modelli contrattuali utilizzati, così da ridurre il rischio di contestazioni future. Per imprese e fideiussori, invece, queste pronunce rappresentano uno strumento difensivo molto rilevante nei procedimenti monitori e nelle azioni di recupero del credito. La nullità parziale può incidere in modo significativo sull’equilibrio della garanzia, ad esempio eliminando clausole particolarmente gravose per il fideiussore.
In sintesi, qual è oggi l’orientamento prevalente della giurisprudenza?
L’orientamento prevalente è quello favorevole alla nullità parziale della fideiussione omnibus limitatamente alle clausole anticoncorrenziali. La tendenza della giurisprudenza è quella di bilanciare tutela della concorrenza e stabilità dei rapporti contrattuali, evitando l’invalidità totale della garanzia quando ciò non sia strettamente necessario.
La ringraziamo avvocato Ferraro per l’approfondimento.
Grazie a voi. Ritengo sia sempre importante contribuire a rendere più comprensibili temi giuridici così tecnici e delicati, soprattutto quando incidono concretamente sui rapporti tra banche, imprese e fideiussori.

