Agricoli: CIG anche per impiegati e quadri
Il Ministero del Lavoro con la circolare n.17 del 20 aprile 2016 fornisce chiarimenti in merito ai lavoratori del settore agricolo, in particolare quadri e operai, beneficiari del trattamento di cassa integrazione guadagni, alla luce delle novità apportate dal dlgs n.148/2015 del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
La riforma ha, infatti, confermato l'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, che riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate. Ma, al tempo stesso, il decreto ha abrogato l’articolo 14 della legge n. 223/1991 che estendeva l'integrazione anche agli impiegati e ai quadri.
Secondo le nuove norme sugli ammortizzatori sociali (art. 1, comma 1, del dlgs n.148/2015), quindi, i trattamenti di integrazione salariale, anche nel settore agricolo, spettano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri), compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. "Pertanto - si legge nella circolare ministeriale - è evidente che il riferimento della norma di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972 ai soli operai non è più compatibile con la nuova disciplina di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015 e che pertanto deve farsi applicazione, nell’individuazione dei lavoratori destinatari del trattamento CIG nel settore agricolo, del principio generale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 148.