Costituzione in forma elettronica per le startup innovative
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 17 febbraio 2016, si dice addio all’obbligatorietà dell’intervento del notaio nei casi di costituzione di Start-up innovative in forma di s.r.l.
In deroga a quanto previsto dal Codice civile, il Decreto stabilisce che i contratti di Srl aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico - e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up - sono redatti in forma elettronica, in conformità al Modello allegato al Decreto, e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale.
Il procedimento di sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto dovrà completarsi entro 10 giorni dal momento dell'apposizione della prima sottoscrizione.
Una volta approntato, il documento informatico della costituzione deve essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione. Contestualmente alla domanda di iscrizione, deve essere presentata istanza di iscrizione nella sezione speciale delle start-up.
L’ufficio del Registro delle imprese a questo punto provvederà alla verifica delle conformità degli atti e dell’oggetto sociale, oltre che al controllo della presenza di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società. In caso di esito positivo dei controlli, l’ufficio procede all’iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, per poi passare a quello speciale.
In caso di cancellazione dalla sezione speciale “start-up” per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale, la società mantiene l’iscrizione nella sezione ordinaria senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto. In seguito alla cancellazione dalla sezione speciale, eventuali modifiche statutarie devono essere effettuate secondo le regole ordinarie, mediante delibera dell’assemblea dei soci, con verbale redatto da notaio che provvede all’iscrizione della modifica e al deposito del verbale presso il registro delle imprese entro 30 giorni.
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