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Indennizabile l'infortunio in bicicletta
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L’art.5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 prevede l’inserimento, agli articoli 2 e 210 del d.p.r. 1124/1965, del seguente periodo: “L’uso del velocipede, come 2 definito ai sensi dell’art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve intendersi sempre necessitato”. Con la circolare n. 14/16 l’INAIL riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede, salva la novità introdotta dalla predetta disposizione normativa.

Finora, secondo l’Inail, ai fini della tutela assicurativa, ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata. L’uso del mezzo privato è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.

Tale valutazione risulta oggi, alla luce dell’art.5, commi 4 e 5, della legge 221/2015, superflua per gli infortuni occorsi a bordo del velocipede in quanto il suo utilizzo è considerato dalla norma sempre necessitato e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.


Art. 5  legge 221/15

4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

5. All'articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

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