Minori apprendisti tra i 15 e i 16 anni, soggetti a orario ridotto di 35 settimanali
INTERPELLO N. 11/2016 Roma, 21 marzo 2016
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0005398
I quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo (che costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso), possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto al ministero tramite interpello, se i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di lavoro applicabile agli adolescenti, o a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.
La legge n.977/67, scrive il ministero, al fine di preservare la frequenza scolastica e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sancisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici, che l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
In proposito, ricorda il ministero, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, sostenendone la “prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere” ed affermando che “ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967 rispettivamente ai commi primo e secondo” e non invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (cfr. Cass. Sez. III, n. 9516/2003).