Milano
L'abuso edilizio e l'aggressione: il caso del sindaco di Cittanova giunge sino a Roma (passando per Rozzano)
Le vicende che riguardano Domenico Antico, sindaco del comune calabrese di Cittanova, al centro di una interrogazione parlamentare al momento congelata. L'intervento del consigliere regionale Mattiani e la denuncia dell'assessore rozzanese Anselmo

Domenico Antico, sindaco di Cittanova
L'abuso edilizio e l'aggressione: il caso del sindaco di Cittanova giunge sino a Roma (passando per Rozzano)
Una vicenda scivolosa, che prende le mosse a Cittanova, in Calabria, rimbalza a Rozzano, nel sud Milano, per poi atterrare a Roma. Al centro, la figura di Domenico Antico, attualmente sindaco del comune calabrese. Nel 2019, appena eletto consigliere comunale, fu dichiarato decaduto per una vicenda legata ad un abuso edilizio. Fatti per i quali fu poi sanzionato un anno dopo. Passano quattro anni ed Antico conquista la fascia tricolore. Ed il 7 agosto del 2025 quella vecchia sanzione amministrativa da 20mila euro per l'abuso edilizio viene revocata dalla nuova dirigente dell'Ufficio tecnico. Non solo: sempre ad inizio agosto, Antico presenta una richiesta agli uffici del suo stesso Comune per ottenere l’alienazione (cioè la vendita) in suo favore della porzione di terreno pubblico oggetto della contestazione. Oppure, in alternativa, la concessione in uso. E la dirigente dell’Ufficio Tecnico esprime parere favorevole. Solo il 25 settembre, avute queste garanzie, Antico ottempera all’ordinanza di abbattimento del muro oggetto della disputa e ripristino emessa nel 2020 dall’Ufficio Tecnico. La vicenda naturalmente è fonte di fortissime polemiche nella vita politica cittadina. Tanto che lo stesso 25 settembre il sindaco Antico avrebbe avuto un alterco fisico con un esponente politico locale, Antonio Cento, tra i primi a sollevare il problema già nel 2018. Per questi fatti a fine 2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha disposto per il sindaco la citazione a giudizio davanti al giudice di Pace.
Ma la vera escalation è dietro l'angolo. Ed è qui che entra in scena Domenico Anselmo. Oggi assessore a Rozzano, ma originario proprio di Cittanova, paese con il quale non ha reciso i legami. Anzi, segue con grande attenzione la politica locale. Ed ovviamente anche le vicende che riguardano il sindaco. Tanto da farsi promotore a fine gennaio della richiesta rivolta a Luca Toccalini, deputato leghista alla Camera, di presentare una interrogazione parlamentare sui fatti di Cittanova. Toccalini prende a cuore la vicenda ed il 9 febbraio l'agenzia parlamentare rilancia questa sua dichiarazione: “Nelle prossime ore depositerò una interrogazione per chiedere al Ministero dell’Interno di verificare la situazione del Comune di Cittanova (RC). Non solo il Sindaco non ha mai ben chiarito alcuni aspetti personali che incidono nella quotidiana vita amministrativa, ma ha persino aggredito fisicamente un cittadino”. Ma c'è un nuovo protagonista nel complesso intreccio che entra in gioco. Il consigliere leghista di Regione Calabria Giuseppe Mattiani. Che vorrebbe bloccare l'iniziativa parlamentare. Seguono giorni intensi di consultazioni, che vedono coinvolto anche Matteo Salvini in persona. L'interrogazione è pronta e gli uffici parlamentari l'avrebbero giudicata ammissibile. Anche Fratelli d'Italia, nella persona di Wanda Ferro, si interessa. Ma al momento tutto risulta ancora congelato.
Fine dei giochi? Neanche per idea. Perché in attesa di aggiornamenti sull'iter parlamentare, Anselmo il 13 febbraio si presenta al Comando di Polizia Giudiziaria di Rozzano per sporgere denuncia. Contro chi? Il consigliere calabrese Giuseppe Mattiani, per i reati che l’autorità giudiziaria riterrà eventualmente configurabili. L'ennesimo colpo di scena. L'ultimo. Finora.
La replica del sindaco Domenico Antico
Preg.mo Direttore,
Le scrivo in merito ad un articolo apparso nella giornata odierna sulla Testata giornalistica Affari Italiani da Lei diretta. Ho letto con attenzione l’elaborato di cui all’oggetto della presente missiva e, alla luce di alcune inesattezze riscontrate, ritengo opportuno segnalarle al fine di contribuire quanto più ad un racconto veritiero di una pagina di politica locale che, mio malgrado, mi vede bersaglio ormai quotidiano di violenze inaudite e azioni di stalkeraggio.
Il testo dell’articolo sembra voler ricostruire l’immagine di un Sindaco di Cittanova collocato al confine delle regole dello Stato e accerchiato da sedicenti tutori della legalità, in un gioco di smascheramento ormai divenuto una vera e propria caccia all’uomo. E già questo, conoscendo i protagonisti della storia, dovrebbe far sorridere. E invece, come avrà modo di appurare se vorrà approfondire questa vicenda dolorosa, fa soffrire una Comunità sana e laboriosa e le sue Istituzioni ormai da oltre un decennio. Quindi, ben prima che arrivassi io a ricoprire la carica di Primo Cittadino.
Uno dei sedicenti tutori della legalità, nel corso degli ultimi quindici anni, è stato querelato a più riprese da tre differenti Sindaci; dalle suddette denunce sono sorti procedimenti penali, per il reato di stalking, nell’ambito dei quali il sottoscritto è costituto parte civile.
Tornando all’articolo in questione, puntualizzo due aspetti sicuramente importanti e, con molta probabilità, dirimenti ai fini di una genuina e autentica ricerca della verità. La prego, in questo senso, di voler dare visibilità e risonanza a questa missiva.
Anzi tutto, la sanzione amministrativa di 20mila euro comminata per il presunto abuso edilizio è stata dichiarata inefficace nel 2021 dal Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria e, successivamente, revocata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Cittanova, che h preso atto della pronunzia del Giudice Amministrativo dando attuazione al disposto della mentovata sentenza.
In secondo luogo, come già evidenziato in precedente, l’alterco fisico di cui si fa cenno nell’articolo vede protagonista il signor Antonio Cento, persona da me querelata, così come dai miei due predecessori, per vari reati tra cui la diffamazione, la calunnia e lo stalking: nei confronti di questo soggetto il sottoscritto è costituito parte civile nell’ambito di un procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Palmi.
Sono certo che, una volta approfondito il “caso Cittanova” si renderà conto di quanto sia labile in questo lembo di terra calabrese il confine tra la bugia e la verità. E scoprirà come migliaia di Cittadini, ormai da oltre un decennio, sono vittime inermi di un’esperienza drammatica che mina, alla base, la serenità di Istituzioni democratiche e, non di meno, di famiglie, aziende, lavoratori e gente comune.
Sono altrettanto certo che proprio con il contributo della Stampa Cittanova saprà affrancarsi da un dolore enorme che, in un’epoca di sfide strategiche per la sopravvivenza, rischiano di ucciderla definitivamente. In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.
La replica alle dichiarazioni del sindaco Antico
In relazione alla missiva a firma del Sindaco avv. Domenico Antico, si rendono necessarie alcune puntualizzazioni, non solo per ristabilire la verità dei fatti, ma per evitare che affermazioni suggestive possano alterare il corretto inquadramento giuridico della vicenda.
Preliminarmente, è del tutto fuorviante sostenere che la sanzione amministrativa di euro 20.000,00 sarebbe stata dichiarata “inefficace” in conseguenza di una vittoria giudiziale del Sindaco. La lettura integrale della sentenza del TAR Reggio Calabria n. 62/2021 dimostra esattamente il contrario. L’inefficacia della sanzione non è effetto di un accoglimento nel merito del ricorso, bensì conseguenza della circostanza che il medesimo aveva presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001, circostanza che incideva sul procedimento sanzionatorio nei limiti espressamente delineati dalla normativa edilizia. Non vi è stata, dunque, alcuna affermazione giudiziale di legittimità dell’operato edilizio del Sindaco, né alcuna “vittoria” sostanziale, come impropriamente propagandato.
La stessa sentenza, peraltro, evidenzia ulteriori profili di criticità difensiva. Risulta documentalmente che il ricorrente non seppe neppure articolare correttamente il ricorso per motivi aggiunti nei termini e con le modalità richieste tanto che lo stesso venne dichiarato inammissibile, circostanza espressamente rilevata nel provvedimento giurisdizionale. È singolare che oggi si invochi una pretesa affermazione di legalità laddove la decisione amministrativa ha, invece, respinto in toto le doglianze sostanziali, lasciando definitivamente ferme le conseguenze derivanti dagli abusi accertati.
Occorre poi distinguere con chiarezza le due diverse violazioni oggetto dei provvedimenti comunali, distinzione che nella “replica” viene volutamente confusa. Da un lato vi era la difformità del fabbricato rispetto al titolo assentito, oggetto della sanzione pecuniaria; dall’altro vi era l’occupazione di suolo pubblico mediante la realizzazione del muro di recinzione, per la quale era stata emessa ordinanza di demolizione. Orbene, tale ordinanza di demolizione non è mai stata impugnata dal Sindaco, divenendo pertanto definitiva e incontestabile, con ogni conseguenza di legge. È dunque giuridicamente improprio evocare un generico annullamento dell’intero impianto sanzionatorio, quando una parte essenziale del provvedimento è rimasta ferma per mancata impugnazione.
Ulteriore elemento di grave perplessità riguarda l’operato dell’attuale Responsabile del Settore Tecnico, nominato fiduciariamente dall’attuale Sindaco, il quale ha provveduto alla revoca di un atto ormai inefficace per poi emettere un nuovo provvedimento di contestazione dell’abuso. Tale sequenza amministrativa appare funzionale a consentire una nuova domanda di sanatoria e, soprattutto, una riqualificazione dell’abuso da “variazione essenziale” a “variazione non essenziale”, con evidente e sostanziale riduzione della sanzione da circa euro 20.000,00 a circa euro 516,00. È legittimo interrogarsi sulla coerenza e imparzialità di tale scelta amministrativa, atteso che l’effetto pratico sarebbe quello di ridurre drasticamente l’impatto sanzionatorio in favore del primo cittadino.
Non meno rilevanti sono le affermazioni tese a dipingere il sottoscritto quale soggetto abitualmente perseguitante. È vero che nel corso degli anni vi sono stati procedimenti penali, ma è altrettanto vero che gli stessi si sono conclusi, sino ad oggi, con un alto numero di assoluzione e solo in due casi esclusivamente con condanne a pene pecuniarie, vale a dire le sanzioni minime previste dall’ordinamento, circostanza che ridimensiona fortemente la narrazione allarmistica proposta.
Ancora più grave è l’omissione di un dato fattuale incontrovertibile: nessuno dei precedenti Sindaci ha mai posto in essere aggressioni verbali o fisiche nei confronti dello scrivente. L’attuale Sindaco, invece, si è reso protagonista per la seconda volta di episodi di aggressione. Nel primo caso, su sollecitazione di un comune amico – preoccupato per le possibili conseguenze penali connesse a minacce di morte documentate anche da fonoregistrazione – lo scrivente rimise la querela, confidando nel contestuale impegno che l’attuale Sindaco aveva assunto circa la remissione della querela che lo stesso aveva presentato nei confronti dello scrivente. Tale impegno non è stato mantenuto, con ciò dimostrando una condotta tutt’altro che improntata a correttezza personale.
La circostanza che il Sindaco si sia costituito parte civile in un procedimento penale non lo esime in alcun modo dalla responsabilità per l’aggressione fisica documentata da video ampiamente diffuso e visualizzato da milioni di utenti. La posizione processuale assunta in un procedimento non neutralizza né attenua eventuali responsabilità in altro procedimento, nel quale lo scrivente riveste la qualità di persona offesa e nel quale si riserva di costituirsi parte civile per i reati di percosse e minaccia.
In conclusione, la rappresentazione offerta nella “replica sindaco” risulta gravemente parziale, giuridicamente imprecisa e, per taluni passaggi, oggettivamente non veritiera. La documentazione agli atti dimostra che non vi è stata alcuna vittoria giudiziale, che taluni provvedimenti sono divenuti definitivi per mancata impugnazione, che le condotte edilizie contestate non sono mai state dichiarate legittime e che gli episodi di aggressione fisica non possono essere minimizzati né strumentalizzati.
Si confida, pertanto, che ogni futura ricostruzione dei fatti voglia attenersi rigorosamente ai dati processuali e amministrativi, evitando narrazioni suggestive che non trovano riscontro negli atti ufficiali.
Allego due sentenze della cassazione e la sentenza tanto decantata dal l’avv. Antico Domenico. La sentenza del tar di Reggio Calabria in modo che ci sia chiarezza e verità dei fatti.
Cordiali Saluti,
Antonio Cento Coordinatore Regione Calabria Dimensione Bandecchi












