Nuovo capitolo giudiziario per Baby Gang. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha disposto nei suoi confronti un regime di “sorveglianza particolare” nel carcere di Busto Arsizio, ritenendolo un detenuto pericoloso anche per l’influenza esercitata sugli altri.
Nel decreto, il Dap descrive il 24enne come un “soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina” e sottolinea la sua pericolosità “anche per l’influenza che esercita sugli altri detenuti che lo riconoscono come figura carismatica e di guida”. Il provvedimento richiama inoltre “episodi di particolare gravità” che avrebbero “gravemente pregiudicato l’ordine e la sicurezza” all’interno dell’istituto penitenziario di Busto Arsizio, nel Varesotto. Una valutazione che arriva dopo il nuovo arresto del trapper, avvenuto lo scorso 17 marzo nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lecco per una serie di accuse, tra cui detenzione di armi e maltrattamenti nei confronti della fidanzata.
Le restrizioni: cella singola e vita limitata per Baby Gang
Il regime di sorveglianza particolare, previsto per sei mesi, comporta una serie di limitazioni significative alla vita carceraria. Baby Gang sarà detenuto in camera singola e potrà trascorrere all’aperto solo due ore al giorno. Niente corsi interni all’istituto e condizioni materiali ridotte al minimo: niente fornellino, armadi, soprammobili o televisore. In cella resteranno soltanto gli elementi essenziali, cioè letto, tavolo con sgabello e una radio.
Il ricorso della difesa: “Accuse senza elementi oggettivi”
La difesa, rappresentata dall’avvocato Niccolò Vecchioni, ha già presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere l’annullamento del provvedimento. Secondo il legale, il decreto del Dap si fonderebbe anche su “fotografie e video” rinvenuti sui social, che ritrarrebbero il trapper durante precedenti periodi di detenzione. Tuttavia, evidenzia la difesa, il provvedimento “si limita ad affermare che il detenuto sarebbe ‘inequivocabilmente ritratto’ nelle immagini, senza indicare alcun elemento oggettivo idoneo a provarlo”. Non solo. L’avvocato sottolinea come nel decreto non venga citato “un singolo episodio specifico, né una relazione di servizio, né un’informativa” che dimostri concretamente l’asserita capacità di influenzare gli altri detenuti.
La partita ora si sposta davanti ai giudici milanesi, chiamati a valutare la legittimità della misura. Da un lato, l’amministrazione penitenziaria che ritiene il detenuto un elemento destabilizzante per l’ordine interno. Dall’altro, la difesa che contesta la mancanza di prove concrete a sostegno di un provvedimento così restrittivo.

