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Covid, Conte e Speranza davanti alla giudice che diede ragione ai No Vax
Tribunale di Brescia

Covid, Conte e Speranza davanti alla giudice che diede ragione ai No Vax

Mariarosa Pipponzi è la giudice del Tribunale del Lavoro di Brescia chiamata a valutare le posizioni di Conte e Speranza sulla gestione del Covid. Un tema che ha già affrontato, da un altro punto di vista: quello dell’obbligo vaccinale. Da lei ritenuto, in una sentenza del 7 maggio 2022, “in contrasto con la Costituzione”.

Il Tribunale dei Ministri, una sezione specializzata del tribunale ordinario competente

Caso curioso quello della giudice del Tribunale dei Ministri, una sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i soli reati commessi dal presidente del Consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, anche se intanto non ricoprono più la carica. L’ex premier, Giuseppe Conte, e l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, sono stati inizialmente coinvolti dalla Procura di Bergamo nell’inchiesta sulla gestione della pandemia ma poi, in virtù dei loro ruoli, le relative carte sono passate al Tribunale dei Ministri.

Pipponzi aveva evidenziato in modo molto preciso il carattere palesemente discriminatorio e sproporzionato dell’obbligo vaccinale

A presiederlo, appunto, Mariarosa Pipponzi, balzata agli onori delle cronache per un sì del Tribunale del Lavoro di Brescia all’assegno alimentare per una donna no vax dipendente di un'azienda sanitaria. La donna era stata sospesa dal lavoro e non retribuita per aver deciso di non vaccinarsi contro il Covid. Insomma, non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale, decaduto il 31 dicembre 2022.  Pipponzi, considerando le condizioni economiche della dipendente – che "vive sola, non ha altri mezzi di sussistenza tranne il proprio stipendio da lavoratrice dipendente, è in affitto in una casa popolare e negli ultimi due mesi non è riuscita a pagare il canone” – aveva rimesso la questione alla Consulta chiedendole di pronunciarsi sulle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario.

Dichiarando rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 ter co.3 del D.L. n.44/2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76 nella parte in cui si prevede che per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.  Fuori da linguaggio giuridico, Pipponzi aveva evidenziato in modo molto preciso il carattere palesemente discriminatorio e sproporzionato dell’obbligo vaccinale che impedisce anche di percepire l’assegno alimentare previsto per i dipendenti pubblici in caso di sospensione.

Ironia della sorte, Pipponzi dovrà valutare le condotte sul Covid di Conte e di Speranza, quest’ultimo fervido sostenitore dell’obbligo vaccinale e della sospensione dei no-vax dalle aziende sanitarie.

 

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