Ramy, le conclusioni del consulente dei pm (rigettate dagli stessi magistrati): "L'unico responsabile è Bouzidi" - Affaritaliani.it

Milano

Ramy, le conclusioni del consulente dei pm (rigettate dagli stessi magistrati): "L'unico responsabile è Bouzidi"

L'integrazione alla relazione tecnica di Domenico Romaniello, le cui conclusioni non sono state accolte dai pm di cui era consulente portando all'indagine a carico del carabiniere

di redazione

Caso Ramy, il consulente dei pm (che non lo hanno ascoltato): "Corretto il comportamento del carabiniere"

Caso Ramy, l’ingegnere Domenico Romaniello, consulente della Procura di Milano, ha confermato "integralmente le conclusioni già espresse nella relazione tecnica principale" sulla dinamica dell'incidente. Lo ha scritto l’8 giugno, come riferisce Ansa, in una nuova integrazione di 70 pagine depositata ai pm, ribadendo che l’unico responsabile dell’incidente del 24 novembre sarebbe Fares Bouzidi, amico del 19enne deceduto, mentre il carabiniere coinvolto avrebbe tenuto un comportamento corretto.

Tuttavia, come noto, il 3 luglio i magistrati Giancarla Serafini e Marco Cirigliano hanno chiuso l’inchiesta contestando l’omicidio stradale sia a Bouzidi sia al militare, che guidava l’ultima auto dei carabinieri impegnata nell’inseguimento, lungo circa 8 chilometri.

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Nella nuova relazione Romaniello sottolinea le “fragilità metodologiche particolarmente gravi” riscontrate nelle consulenze della difesa di Bouzidi (avvocati Marco Romagnoli e Debora Piazza) e della famiglia di Ramy (legale Barbara Indovina). Il tecnico della Procura contesta in particolare l’ipotesi di un primo urto avvenuto prima di quello finale nei pressi del palo del semaforo tra via Ripamonti e via Quaranta.

Caso Ramy, i pm non hanno accolto le conclusioni del loro stesso consulente

Diverso il giudizio sulla consulenza di Pietro Gaglioti, nominato dalla difesa del carabiniere (avvocata Arianna Dutto), che Romaniello definisce "pienamente aderente" alla propria ricostruzione tecnica. Tuttavia, i pm non hanno accolto le conclusioni del loro stesso consulente, scegliendo di imputare anche il militare.

Nell’imputazione, la Procura evidenzia la distanza "inidonea", inferiore a 1,5 metri, mantenuta dall’auto dei carabinieri nei confronti dello scooter durante la fase finale. Una dinamica che, secondo i pm, configura una violazione delle “regole di comune prudenza e diligenza” previste dal codice della strada per i servizi urgenti delle forze dell’ordine.

Romaniello, invece, sostiene che solo quando il carabiniere percepisce “l’improvviso e imprevedibile taglio di traiettoria” dello scooter – avvenuto circa 9 metri prima del palo – tenta una manovra di emergenza che però risulta inefficace a causa della distanza ridotta e dell’usura dei freni della vettura dopo il lungo inseguimento. A suo giudizio, l’accaduto “non può essere ricondotto ad un caso di normale incidente stradale”, ma rientra nel contesto di un’operazione di pubblica sicurezza.

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