Referendum, il tribunale di Milano respinge i reclami di Onida - Affaritaliani.it

Milano

Referendum, il tribunale di Milano respinge i reclami di Onida

Il Tribunale di Milano ha respinto i due reclami presentati da Valerio Onida contro la bocciatura del ricorso sul quesito referendario

La prima sezione civile del Tribunale di Milano ha respinto i due reclami presentati dal professor Valerio Onida e da un pool di avvocati milanesi contro la bocciatura del ricorso sul quesito referendario. Le contestazioni del presidente emerito della Corte costituzionale riguardavano prevalentemente il fatto che in un unico quesito erano sottoposti agli elettori mollteplici ed eterogenei oggetti.

Il 10 novenbre scorso, il giudice civile Loreta Dorigo aveva respinto entrambe le istanze che puntavano a investire la Corte Costituzionale sulla legittimita' del referendum. Per i ricorrenti, la domanda sulla quale gli italiani dovranno esprimersi il prossimo 4 dicembre costringerebbe gli elettori a esprimersi con un 'si'' o con un 'no' su materie eterogenee limitando la liberta' del voto sancita dalla carta. Ma il collegio di tre giudici, presieduto da Paola Gandolfi (presidente della prima sezione civile, la stessa di Dorigo), ha respinto i provvedimenti d'urgenza chiesti sia da Onida che dagli avvocati Claudio e Ilaria Tani, Felice Besostri, Emilio Zecca e Aldo Bozzi. Non finisce comunque qui perche' i ricorrenti hanno gia' annunciato di voler andare avanti per affrontare la questione nel merito, ma la data del referendum e' 'salva'.

Il ricorso di Valerio Onida non puo' essere esaminato nel merito perche' l'ex presidente della Consulta avrebbe dovuto usare un altro "strumento processuale" per far valere le proprie ragioni. E' questa la sostanza del provvedimento con cui i giudici civili di Milano (Paola Gandolfi, Orietta Micciche' e Valentina Boroni) rigettano il reclamo presentato dal costituzionalista. Per i magistrati l'"inammissibilita'  del mezzo processuale prescelto" sia da Onida che dal pool di legali milanesi contrari alla formulazione del quesito impedisce "di entrare nel merito delle ulteriori doglianze dei ricorrenti sul merito della domanda".  In un'ordinanza di 11 pagine, i giudici argomentano in diritto che invece dell'articolo 700 del codice di procedura civile ("provvedimenti d'urgenza") i ricorrenti avrebbero dovuto avvalersi dell'articolo 702 bis ("procedimento sommario di cognizione") che "avrebbe in ipotesi consentito la fissazione dell'udienza entro poco piu' di 40 giorni (tempi coincidenti con quelli del procedimento cautelare". In quel caso, il giudice avrebbe potuto esaminare la richiesta di investire la Corte Costituzionale nel merito "venendo cosi' incontro alle comprensibili esigenze di tempestivita'  ed immediatezza sottolineate dai ricorrenti senza che venisse richiesto al giudice di operare una torisone del sistema cautelare processualcivilistico".
 








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