Milano
Superbonus 110% attivo sino al 31 dicembre 2026 nella zona del cratere
Il tetto di spesa è maggiorato del 50% rispetto al limite di spesa ammesso per interventi di efficienza energetica o antisismici nella cosiddetta zona del cratere, tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Superbonus 110% attivo sino al 31 dicembre 2026 nella zona del cratere
Il Superbonus 110% esiste ancora in Italia ed è appena stato prorogato fino al 31 dicembre 2026. Parliamo di un’area circoscritta del Paese, la cosiddetta Zona del Cratere, (situata tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) nei comuni che sono situati in zone terremotate. Questo lo si evince dal Decreto Omnibus, approvato nel Consiglio dei ministri n. 132 del 20 giugno 2025, dove è stata disposta la proroga del Superbonus 110% al 31 dicembre 2026, ma solo per le aree del Centro Italia interessate dai terremoti a partire dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il Governo ha previsto una dotazione finanziaria dedicata di 100 milioni di euro, a conferma della valenza strategica della misura nei territori a rischio sismico. In queste aree era già previsto il Superbonus rafforzato che prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus 110% spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, quale misura alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.
La proroga del 110% nelle zone colpite dal sisma del 2016
L’agevolazione, che già spettava nella misura del 110%, anziché al 65% per cento, nelle zone colpite dagli eventi del 2016, risulta ora prorogata al 31 dicembre 2026 attraverso una deroga alle limitazioni introdotte dal Decreto “blocca cessioni” del 2023, che aveva sostanzialmente chiuso la possibilità generalizzata di optare per sconto in fattura o cessione del credito. Nella Zona del Cratere, quindi, i beneficiari potranno ancora usufruire delle opzioni dello sconto in fattura o cessione del credito, modalità che consente a chi deve ricostruire o migliorare edifici danneggiati, di affrontare tali interventi pur senza disporre della liquidità necessaria.
L’avente diritto al contributo per la ricostruzione potrà, quindi, scegliere se rinunciare volontariamente al contributo per la ricostruzione e beneficiare esclusivamente del Superbonus, ottenendo in tal caso, a fronte di detta rinuncia, anche il diritto a una maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spese agevolate ordinariamente previsti dalla disciplina dell’art. 119 del d.l. 34/2020.
In tale ottica, la misura rappresenta uno strumento operativo chiave per accelerare e qualificare la ricostruzione privata in zona sismica. Le imprese attive nel cratere e i tecnici abilitati sono chiamati a intervenire con tempestività: il 2026 costituisce l’ultima ampia finestra temporale per accedere alla massima agevolazione disponibile, in un contesto che richiede una solida capacità progettuale e un efficace coordinamento con gli uffici della ricostruzione.
Di fatto, questa resterà l’unica forma di superbonus, dal momento che la maxiagevolazione è, per il resto d’Italia, in scadenza alla fine del 2025 nel limite del 65%.
Avv. Stefano Scalbi – esperto in diritto immobiliare e tributario