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Roma
Coronavirus: il decreto ferma il microcredito. Tutte le istruzioni di servizio

L'emergenza Coronavirus ed il “Decreto Cura Italia” fermano il microcredito. Per spiegare meglio ai beneficiari, ai tutor, agli agenti sul territorio e agli intermediari finanziari le misure previste, il centro studi dell’Ente Nazionale per il Microcredito ha prodotto un vademecum utile a soddisfare le richieste più comuni di aziende e professionisti.

 

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate da Covid-19, il Governo ha emanato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, meglio conosciuto come ‘Decreto Cura Italia’, contenente una prima serie di misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese. Il decreto è entrato immediatamente in vigore e deve essere convertirlo in legge dal Parlamento entro il termine di 60 giorni.

Di seguito le principali disposizioni del decreto che interessano il comparto del microcredito. Inoltre, con riferimento alla moratoria dei finanziamenti, si illustra per completezza di documentazione anche l’Accordo per il credito 2019 (e relativo Addendum), sottoscritto su questo tema tra l’ABI e le Associazioni imprenditoriali.

MORATORIA DEI FINANZIAMENTI

Cosa prevede il decreto “Cura Italia” in tema di moratoria?

L’art. 56 del decreto “Cura Italia” prevede, tra l’altro, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, le micro, piccole e medie imprese danneggiate dal COVID-19 possono avvalersi della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della data del 30 settembre 2020.

Le operazioni di microcredito possono beneficiare della moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”?

Sì. La moratoria prevista dal decreto “Cura Italia” riguarda le esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e degli “altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia”. Tra questi ultimi rientrano anche gli operatori di microcredito previsti dall’art. 111 del TUB; pertanto, tale moratoria può essere richiesta anche in relazione alle operazioni di microcredito.

Può essere sospeso il pagamento dell’intera rata o soltanto della quota capitale?

Con riferimento alla moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”, la sospensione riguarda l’intera rata, ma è facoltà dell’impresa richiedere la sospensione della sola quota capitale. In tal caso, l’impresa continuerà a rimborsare la quota interessi come prevista nel piano di ammortamento.

La moratoria comporta oneri per le imprese che la richiedono?

No. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.

La moratoria si attiva automaticamente per tutte le imprese danneggiate dal COVID-19?

No. Per avvalersi della moratoria, il decreto dispone che l’impresa deve presentare un’apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa stessa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Quali altri requisiti devono avere le imprese per avvalersi della moratoria?

Per avvalersi della moratoria di cui al “Cura Italia”, le esposizioni debitorie delle imprese richiedenti, alla data di pubblicazione del decreto (e cioè al 17 marzo 2020), non devono essere classificate come “esposizioni creditizie deteriorate” ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Cosa prevedono l’Accordo per il credito 2019 ed il relativo Addendum in tema di moratoria?

L’Accordo per il credito 2019 ed il relativo Addendum prevedono che, per i finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari fino al 31 gennaio 2020:

1. può essere sospeso per un periodo massimo di 12 mesi il pagamento della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e delle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. Nel caso del leasing, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing;

può essere richiesto l’allungamento della durata dei mutui, per un periodo massimo di estensione della scadenza fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Quali requisiti sono richiesti per avvalersi della sospensione o dell’allungamento?

Al momento di presentazione della domanda, le imprese non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Chi può chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti?

Possono chiedere la sospensione o l’allungamento dei finanziamenti le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori di attività economica.

Come interviene la garanzia del Fondo PMI sulle operazioni di sospensione e di allungamento?

Il Fondo di garanzia, con circolare n. 5 dell’11 marzo 2020, ha chiarito che, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai “soggetti richiedenti” la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale o all’allungamento della durata, viene adottata la conferma d’ufficio della garanzia, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali. Tale procedura è estesa anche ai soggetti non firmatari dell’accordo.

Le misure di sospensione e di allungamento si applicano anche alle operazioni di microcredito?

Sì. Infatti, tra i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo richiamati dalla predetta circolare n. 5/2020 (i c.d. “soggetti richiedenti”) rientrano, oltre alle banche e agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, anche gli operatori di microcredito di cui all’art. 111 dello stesso TUB. Come precisato dal Fondo, tali operatori, sebbene non siano firmatari dell’Accordo, possono beneficiare della procedura di maggior favore prevista per la sospensione o l’allungamento delle operazioni

Quali sono i vantaggi della conferma d’ufficio della garanzia?

La possibilità di beneficiare della conferma d’ufficio della garanzia consente di evitare la procedura ordinaria di approvazione della garanzia stessa, che non prevede un’accettazione automatica ma un’apposita delibera del Comitato del Fondo, con la conseguenza che, prima di poter applicare la moratoria ai propri clienti, gli operatori di microcredito dovrebbero attendere la risposta di conferma del Fondo Centrale, pena l’annullamento della garanzia, in tempi certamente non in linea con l’urgenza delle problematiche legate all’epidemia.

DISPOSIZIONI SUL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI APPLICABILI ANCHE AL COMPARTO DEL MICROCREDITO

In materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, quali disposizioni del decreto “Cura Italia” interessano anche i beneficiari di operazioni di microcredito?

Rinegoziazione del debito con concessione di credito aggiuntivo (art. 49, comma 1, lett. d). Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (e, cioè, dal 17 marzo al 17 dicembre 2020), sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Sostegno alla liquidità (art. 49, comma 1, lett. k). Sempre per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni danneggiate dall’emergenza COVID-19 possono ottenere finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, fino ad un massimo di 3.000 euro, concessi da banche o da altri intermediari (compresi gli operatori di microcredito). Tali finanziamenti sono garantiti dal Fondo PMI, gratuitamente e senza valutazione, nella misura dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione. A tal fine, i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

In materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, quali disposizioni del decreto interessano direttamente gli operatori di microcredito?

Il comma 4 dell’art. 49 del decreto prevede che gli operatori di microcredito di cui all’articolo 111 del Testo Unico Bancario (TUB), in possesso del requisito di micro, piccola e media impresa, possono beneficiare della garanzia del Fondo sui finanziamenti loro concessi da banche o intermediari finanziari. Condizione essenziale è che tali finanziamenti siano destinati, da parte dei predetti operatori, ad operazioni di microcredito. La garanzia è concessa a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento. Relativamente ai nuovi operatori di microcredito costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, la garanzia è concessa senza valutazione del merito di credito.

Quali sono i vantaggi dell’estensione della garanzia ai finanziamenti erogati a favore degli operatori di microcredito?

La norma, come più volte sollecitato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, viene incontro all’esigenza dei cosiddetti “111” di disporre di sufficienti risorse da destinare all’attività di microcredito, tenuto conto della carenza di mezzi di provvista che finora ne ha condizionato l’operatività impedendo il consolidamento di un’offerta di microcredito competitiva e diffusa.

Quali altre disposizioni del decreto possono applicarsi al comparto del microcredito?

Il comma 6 dell’art. 49 del decreto è di potenziale interesse per il comparto microcreditizio, anche se non direttamente indirizzato ad esso. Tale norma, infatti, consente di elevare la percentuale massima di copertura della garanzia a valere sulle diverse Sezioni speciali del Fondo per le PMI fino al maggior limite eventualmente previsto dalla disciplina dell’Unione Europea (attualmente pari all’80 per cento). La norma riguarda le nuove operazioni. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull’economia. Con specifico riguardo al comparto del microcredito, l’applicazione di tale norma può risultare interessante per le microimprese beneficiarie di finanziamenti ammessi alla garanzia della “Sezione speciale Microcredito” del Fondo, la cui attività sia stata particolarmente danneggiata dal COVID-19.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPORTO MASSIMO DELLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO

Cosa prevede il decreto “Cura Italia” in materia di importo massimo delle operazioni di microcredito?

Un’importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall’art. 49, comma 5 del decreto, che eleva l’importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.

Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell’importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.

Si ricorda che, al fine di poter richiedere il finanziamento aggiuntivo di 10.000 euro, il contratto di finanziamento deve prevedere l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.

L’aumento dell’importo massimo – anche questo ripetutamente sollecitato dall’Ente – assume una grande importanza, essendo in grado di determinare un forte impulso all’attività di microcredito ed agli investimenti delle microimprese che necessitano di un fabbisogno finanziario superiore a quello attualmente consentito.

Per quanto riguarda l’attuazione della norma, occorre tener conto che l’importo massimo del microcredito è disciplinato, oltre che dall’art. 111, comma 1 del TUB (come modificato dalla presente norma), anche dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 176 del 14 ottobre 2014, che pertanto dovrà essere opportunamente adeguato.

Allo stesso modo, come precisato dal Fondo di garanzia con circolare n. 8 del 19 marzo 2020, anche la garanzia del Fondo stesso si applicherà al maggiore importo delle operazioni di microcredito solo dopo che il MEF avrà provveduto ai predetti adeguamenti della normativa.

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