Roma
Lodo Co.La.Ri, "il Comune ha barato". Tutta la verità: si va in Tribunale

Il sindaco Marino aveva annunciato vittoria dopo il lodo arbitrale che ha salvato Ama dalla bancarotta: il Consorzio Laziale Rifiuti (Colari) aveva richiesto ad Ama un risarcimento dell'ammontare di 900 milioni di euro per il mancato utilizzo per dieci anni dei due impianti Tmb e del gassificatore di Malagrotta. Ma nonostante la decisione del collegio arbitrale abbia dato ragione al Comune per l'azienda del patron di Malagrotta Manlio Cerroni la verità è un'altra.
Il Lodo ha accertato che AMA ha tenuto un comportamento di malafede nei rapporti con il Co.La.Ri., ma non ha ritenuto di poter liquidare alcun danno per ragioni, essenzialmente, di carattere processuale. Il Collegio arbitrale ha infatti ritenuto di poter verificare la sussistenza di danni esclusivamente in relazione ad un periodo di soli sei mesi (secondo semestre 2009 – durata del contratto provvisorio) ed il Consulente Tecnico ha ritenuto impossibile determinare con esattezza quale fosse stato il danno subito dal Co.La.Ri..
Non intendiamo in questa sede commentare la decisione, ma solo ricordare alcuni essenziali fatti che vi sono alla base.
Co.La.Ri. (anche tramite le sue consorziate), da oltre 30 anni, assicura alla città di Roma il servizio di smaltimento dei rifiuti. Co.La.Ri., sempre al passo con il progresso tecnologico ed attento a ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività di smaltimento svolte, ha sostenuto ingenti investimenti per realizzare vari impianti di trattamento rifiuti a Roma, in grado – nel loro insieme - di gestire il ciclo dei rifiuti solidi urbani.
Sulla spinta delle istanze di ispirazione europea, il concetto di smaltimento dei rifiuti si è identificato con quello di riutilizzo, riciclaggio e recupero delle materie seconde (raccolta differenziata) ed energetico, anche in ragione dell’esigenza ambientale di contenere nella misura massima possibile l’interramento in discarica, limitandolo ai soli residui di lavorazione ed a quelli che per loro natura sono irrecuperabili: il tutto nel rispetto delle normative europee e nazionali.
In tale quadro, sulla base di un progetto presentato da Co.La.Ri., l’ordinanza n. 16/2005 del commissario per l’emergenza rifiuti nella Regione Lazio ha ordinato al Co.La.Ri. stesso la realizzazione del Gassificatore con l’obbligo espresso di trattare all’interno del medesimo CDR e CSS derivato dal trattamento nei connessi impianti di Trattamento Meccanico biologico (TMB) – Malagrotta Uno e Malagrotta Due.
Nonostante la programmazione regionale consolidata nel tempo, nonostante i chiari principi normativi in materia, nonostante le precise disposizioni dell’autorità, l’AMA continua a conferire quotidianamente da molti anni migliaia di tonnellate di rifiuti negli stabilimenti del Co.La.Ri., ma si rifiuta di farlo in base ad un contratto stabile, che nel settembre del 2012 gli uffici avevano predisposto e concordato per la durata di 10 anni, poi
inopinatamente sospeso in C.d.A. Durata utile per un congruo ammortamento degli ingenti investimenti.
Per capire perché ciò avvenga, è utile sapere che AMA, oltre ad essere il monopolista della raccolta dei rifiuti nella città di Roma, è anche concorrente del Co.La.Ri., poiché dispone di suoi impianti di trattamento dei rifiuti. È anche utile sapere che AMA è in grave e costante ritardo nei pagamenti dovuti al Co.La.Ri., così mettendolo in difficoltà finanziarie.
Tale comportamento inadempiente e, in generale, di mala fede di AMA nei confronti di Co.La.Ri. è stato chiaramente accertato dal Lodo arbitrale in questione. La decisione degli Arbitri ha infatti ribadito quanto già accertato con il precedente Lodo parziale del luglio 2014. Si legge testualmente che “A.M.A. avrebbe dovuto tener conto del ragionevole affidamento ingenerato nel Consorzio sulla prosecuzione del rapporto contrattuale e così esercitare in modo più equilibrato e meno unilaterale i propri poteri discrezionali”. Ancora, si legge testualmente, “stante l’inesatto adempimento di AMA ai suoi doveri di cooperazione e tempestiva informazione, Colari ha sostenuto costi, per eseguire la prestazione contrattuale, tenuto conto della natura integrata del ciclo, rivelatisi poi almeno in parte inutili”.
Purtroppo il Collegio si è ritenuto incompetente su alcune domande poste dal Co.La.Ri. e non ha ritenuto di essere in grado di quantificare (ad avviso del Co.La.Ri., erroneamente) uno specifico danno da esso subito per effetto del comportamento inadempiente di AMA. Ma ciò è dovuto essenzialmente al fatto, chiarito in più punti dal Lodo medesimo, che gli arbitri si sono ritenuti competenti a decidere solo relativamente a quanto accaduto tra le parti nel secondo semestre del 2009.
Al contrario, il Collegio ha lasciato impregiudicata la sottoposizione delle medesime questioni ad altro giudice, specie in ordine alla valutazione dei danni subiti dal Co.La.Ri. prima e dopo il secondo semestre 2009, arco temporale che individua la quasi totalità dei danni subiti dal Co.La.Ri. stesso.
Per tale ragione, il Co.La.Ri. continuerà a pretendere da AMA l’adempimento dei suoi obblighi e agirà in via ordinaria relativamente a quelle domande rispetto alle quali il Collegio Arbitrale non ha ritenuto di potersi pronunciare, tra le quali quelle in tema di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica, di concorrenza sleale e di responsabilità precontrattuale. Il giudice ordinario verrà investito di questa assurda vicenda, nella quale, per mera preconcetta ostilità, sono stati vanificati ingentissimi investimenti che il Co.La.Ri. ha fatto nell’interesse della collettività.