Scuole: nuova sentenza del Tar del Lazio in difesa degli studenti privatisti - Affaritaliani.it

Roma

Scuole: nuova sentenza del Tar del Lazio in difesa degli studenti privatisti

Gli studenti qualora non fossero accettati dal Miur per la scelta di una scuola paritaria, possono agire per danni

Nuova sentenza del Tar Lazio: gli studenti privatisti devono essere assegnati alle scuole richieste, anche se paritarie.

Tutti gli studenti della regione che non fossero accettati dal Miur per la scelta di una scuola paritaria, possono agire per danni e chiedere fino a 50mila euro di risarcimento nei confronti dei responsabili dell’Ufficio Scolastico Regionale, in base all’art. 28 della Costituzione.

La sentenza è il risultato delle istanze presentate dagli studenti privatisti difesi dall’Associazione per la difesa dei diritti civili nella scuola, in associazione con il Codacons e con lo studio Rienzi. 
Il diritto, appena riacquisito di svolgere gli esami di Stato nelle scuole prescelte, gli era stato precendentemente negato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

La sentenza

L’art 14 comma 3 del d. lgs. n. 62/2017 ("Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato") reca: "i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso".

La successiva Circolare del Ministero dell'Istruzione R.G. U.0028118 del 12.11.2021, punto 2.A, dispone ulteriormente che "i candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l'esame", aggiungendo di seguito che "tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 62 del 2017".

La disposizione richiamata, pertanto, circoscrive la discrezionalità dell’Ufficio Scolastico nel senso che l'Ufficio Scolastico può disattendere le preferenze espresse dal candidato, nella misura in cui tale decisione sia suscettibile - in concreto - di determinare la violazione del criterio di omogeneità della distribuzione territoriale. Con il provvedimento di assegnazione, in esame, l’USR ha ritenuto di disattendere le indicazioni fornite dalla candidata circa gli istituti scolastici di preferenza, senza fornire adeguata giustificazione di tale decisione e senza dimostrare che l'assegnazione in uno dei predetti istituti avrebbe determinato la violazione del criterio dell'omogeneità della distribuzione territoriale, Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato”.