I blog riportano opinioni degli autori e non necessariamente notizie, in ossequio al pluralismo che caratterizza la nostra Testata.
A- A+
L'avvocato del cuore
Coronavirus, tutela patrimoniale del coniuge debole: i “furbetti dell’assegno”

Mi ha scritto mio marito: dice che non può più pagare l’assegno di mantenimento per me e i nostri figli e che non ha effettuato il bonifico mensile … conseguenze del Covid … dice … non ha più le risorse per mantenerci e che per il futuro si dovrà aspettare per vedere cosa succederà”.

 

Anche in questa difficile situazione emergenziale, invece di attivare la solidarietà, c’è chi cerca di approfittarne, trasformando purtroppo la pandemia in un pretesto per sottrarsi agli obblighi di mantenimento derivanti da provvedimenti giudiziali (adottati sia in sede di separazione sia di divorzio).

Il nostro ordinamento prevede però alcune forme di tutela contro questi pessimi comportamenti: i cambiamenti degli obblighi, infatti, possono essere considerati soltanto laddove vengano preventivamente modificati dall’autorità giudiziaria, nel modo e nell’ammontare.

Vengono così in rilievo, oltre ai consueti strumenti di recupero del credito, tre particolari forme di tutela patrimoniale, tipiche del diritto di famiglia.

L’articolo 156 del codice civile (e con meccanismo simile anche l’art. 8 della legge sul divorzio), infatti, munisce l’assegno di mantenimento di specifiche garanzie.

In primo luogo il giudice, tanto in corso di processo, quanto per iniziativa separata, può imporre al coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento per l’altro coniuge e/o per i figli, di prestare idonea garanzia reale (es: ipoteca immobiliare) o personale (es: fideiussione), se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti.

In secondo luogo, in caso di inadempienza, su richiesta di chi ne ha diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato, strumento che pone un vincolo di destinazione su immobili, fondi d’investimento ecc … a garanzia della parte debole; cioè li blocca.

In terzo luogo, il giudice può ordinare direttamente a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte venga versata direttamente a chi ne ha diritto: caso di scuola è l’ordine al datore di lavoro di trasferire al coniuge parte dello stipendio dell’obbligato.

E’ da ricordare che nei procedimenti ai sensi del 156 codice civile (e anche nel  divorzio), la decisione non risolve la controversia sull’esistenza o no del diritto del coniuge all’assegno, diritto che ne costituisce il presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso.

In tali procedimenti il tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l’obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell’inadempimento quale presupposto previsto dalla norma, essendo onere dell’obbligato fornire la prova dell’unico fatto estintivo possibile, ovvero dell’intervenuto pagamento.

I “furbetti dell’assegno”, quindi, potrebbero rischiare di vedere le proprie risorse economiche e il proprio patrimonio bloccati da provvedimenti giudiziali a tutela del diritto di mantenimento del coniuge debole (e/o dei figli). Questo proprio per garantire i diritti che nascono dal matrimonio e per bloccare eventuali furbate.

L’autotutela contro i diritti dei propri familiari è un comportamento vergognoso e inaccettabile.

Siate tutti pronti a … punirlo.

* Studio legale Bernardini de Pace

Commenti
    Tags:
    famiglie internazionalinorme famiglie internazionaliavvocati divorzisti





    in evidenza
    Atleta iraniano di MMA prende a calci una ragazza che non indossa il velo

    Foto e video

    Atleta iraniano di MMA prende a calci una ragazza che non indossa il velo

    
    in vetrina
    Affari in Rete

    Affari in Rete


    motori
    Dacia rivoluziona il nuovo Duster, più tecnologico e sostenibile

    Dacia rivoluziona il nuovo Duster, più tecnologico e sostenibile

    Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

    © 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

    Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui

    Contatti

    Cookie Policy Privacy Policy

    Cambia il consenso

    Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.