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L'avvocato del cuore
Mio padre si risposa senza atto di nozze. Se muore, la moglie diventerà erede?

Gentile Avvocato, mio padre, vedovo, si è risposato con rito religioso. Per volontà di entrambi l’atto matrimoniale non è stato trascritto. E’ possibile, quando mio padre verrà a mancare, che la nuova moglie trascriva l’atto e diventi sua erede?

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, acquista effetti civili in forza della sua trascrizione nei pubblici registri dello stato civile. Il matrimonio trascritto, cioè, ha valore per la Chiesa e per lo Stato. Il matrimonio celebrato in chiesa che acquista valore anche civile si chiama concordatario. E il suo nome trae origine dal Concordato Lateranense del 1929 tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica. Poi successivamente modificato dall’Accordo Stato-Chiesa del 1984, approvato e ratificato dal Parlamento con la Legge numero 21/1985.

Se Suo padre e la sua nuova moglie hanno preferito non trascrivere l’atto, attualmente il loro matrimonio è vincolante solo come sacramento, ma irrilevante dal punto di vista giuridico. Cioè, per lo Stato è come se non fosse mai avvenuto. Secondo la legge, la trascrizione deve avvenire entro i cinque giorni successivi alla celebrazione del matrimonio. Il parroco trasmette gli atti all’Ufficiale dello stato civile presso il Comune di celebrazione, il quale ha il preciso dovere materiale di trascriverli nei registri dello Stato. Tuttavia, è prevista la possibilità sia di trascrizione in altri Comuni (a esempio, quello di residenza di uno o entrambi loro) sia soprattutto della trascrizione tardiva, che permette ai coniugi di far sì che il matrimonio canonico produca effetti civili anche dopo che siano trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione avvenuta in chiesa.

Questo tipo di trascrizione rinviata può avere diversi motivi tra i quali, come avvenuto nel caso di Suo padre, proprio la volontà dei coniugi di non trascrivere l’atto al momento della celebrazione. La legge dà quindi la possibilità di far valere il matrimonio canonico anche ai fini civili persino a distanza di tempo dalla sua celebrazione.

Tuttavia, proprio perché tra celebrazione e trascrizione possono passare anche mesi o anni, il matrimonio può essere trascritto tardivamente solo su richiesta congiunta dei coniugi. O anche di uno solo di essi, ma con la necessaria conoscenza della richiesta da parte dell’altro. E senza la sua espressa opposizione. Suo padre e la sua nuova compagna potranno, dunque, procedere per far valere la loro unione anche agli effetti civili in qualsiasi momento, a patto che entrambi siano vivi e dichiarino inequivocabilmente il loro consenso e nessuno dei due sia contrario. La necessità del consenso di entrambi i coniugi alla trascrizione tardiva del matrimonio religioso è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione.

E’, quindi, da escludere la possibilità che la nuova moglie possa trascrivere l’atto dopo la morte di Suo padre. Infatti, a differenza di quanto accadeva prima dell’Accordo tra lo Stato e la Chiesa del 1984, il consenso espresso o tacito di entrambe le parti deve sussistere nel preciso momento della domanda diretta a ottenere la trascrizione. Quindi, il consenso e la volontà comuni alla trascrizione non possono nemmeno presumersi, se uno dei coniugi è ormai defunto.

Ricapitolando, dunque, dal momento che per ora Suo padre e sua moglie non hanno trascritto l’atto, è escluso qualunque effetto sul piano civile e quindi anche dal punto di vista ereditario l’attuale compagna di vita (moglie per la Chiesa ma non per lo Stato) non potrebbe vantare alcun diritto alla morte di Suo padre. Comunque sia, non si può dimenticare che Suo padre potrebbe fare testamento disponendo lasciti a favore della moglie, fatte salve le quote di eredità (la cosiddetta legittima) che, in quanto figlia, a Lei spettano per legge.

*Studio Legale Bernardini de Pace 

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