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Costume
Divorzio e diritto al mantenimento: cosa cambia per gli ex

Di Camilla Cozzi*

La Cassazione con una sentenza davvero innovativa ha modificato il proprio orientamento rispetto all’assegno di divorzio.

Secondo la legge l’assegno divorzile è dovuto (art. 5 Legge 898/70) se il coniuge economicamente debole “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Poiché la norma non fornisce una nozione di adeguatezza dei mezzi, dal 1990 la Cassazione (Sezioni Unite sent n. 11.492/90) ha ritenuto che per mancanza di mezzi si intendesse la mancanza di risorse adeguate a mantenere un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio. Sino alla sentenza della Cassazione non rilevava il fatto che il coniuge che chiedeva un assegno godesse di tranquillità economica o addirittura di una certa agiatezza, ma esclusivamente che lo stesso, in seguito al divorzio, non potesse più continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Il tenore di vita precedente quindi costituiva un parametro di riferimento, pur non essendo espressamente previsto dalla legge sul divorzio.

Con la nuova pronuncia la Cassazione (Cass. Sent. N. 11.504/2017 del 10 maggio 2017) ha fissato un differente criterio: il parametro interpretativo dell’art 5 della legge sul divorzio non sarà più l’adeguatezza dei mezzi a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma l’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno al raggiungimento dell’indipendenza economica; se è accertato che chi chiede l’assegno ha un lavoro o potrebbe averlo ma non ce l’ha per sua esclusiva colpa, non dovrà essergli riconosciuto nessun diritto all’assegno.

In tal modo, coerentemente, si potrà definitivamente mettere la parola fine al matrimonio, evitando che permanga un legame anche solo di natura patrimoniale; il che mi sembra un risultato positivo e soprattutto coerente rispetto all’evolversi dei costumi sociali.

Ciascuno degli ex coniugi potrà davvero rifarsi una vita senza dover mantenere legami con il passato.

E’ evidente però che tale nuova interpretazione, che riguarderà tutte le famiglie, metterà in difficoltà il coniuge, di solito la moglie, che magari aveva ridotto l’impegno lavorativo per dedicarsi alla famiglia, contando sul reddito dell’altro; prima avrebbe potuto pretendere un assegno divorzile che le consentisse di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; ora non sarà più così.

Si prevede che molti di coloro che sono ancora tenuti a versare un assegno divorzile con le vecchie regole possano valutare l’opportunità di chiedere una modificazione delle condizioni del divorzio alla luce della nuova interpretazione data dalla Cassazione.

Nulla invece di modificato rispetto ai figli che, ovviamente, continueranno ad essere mantenuti, accuditi e istruiti da entrambi i genitori, anche se divorziati. 

*Camilla Cozzi è avvocato, socia fondatrice dello studio legale associato Ciriello-Cozzi di Milano (www.ciriello-cozzi.it). Si occupa prevalentemente del diritto di famiglia e delle persone e di diritto tributario

Tags:
divorzio mantenimentomantenimento divorziodivorzio sentenza cassazione





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