Rischio flop per la Rottamazione Quinquies - Affaritaliani.it

Fisco e Dintorni

Ultimo aggiornamento: 17:48

Rischio flop per la Rottamazione Quinquies

Le associazioni di categoria hanno scritto al Ministero dell’Economia per segnalare alcune criticità della Rottamazione Quinquies che potrebbero scoraggiare i contribuenti. L’Avv. Sances “Manca chiarezza su alcuni punti chiave”.

 

La Rottamazione Quinquies è ormai operativa ma non mancano le polemiche per i tanti punti oscuri.

Come già segnalato nei giorni scorsi, la legge di Bilancio 2026 è entrata in vigore dal 1° gennaio e ha introdotto la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Tale norma permette di estinguere i debiti fiscali e contributivi in esattoria pagando solo il capitale e con tasso d’interesse ridotto al 3% in casi di pagamento dilazionato. Possono aderire cittadini e imprese con debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023, derivanti da imposte dichiarate ma non versate.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche per via della mancata chiarezza su alcuni punti della legge che potrebbero far desistere i contribuenti ad aderire a questa agevolazione.

 

Sul punto, fa presente l’Avv. Matteo Sances la Rottamazione Quinquies è sicuramente una buona notizia ma insieme ad altri professionisti abbiamo esaminato la legge di Bilancio e individuato alcune anomalie come ad esempio le rateazioni già concesse in passato al contribuente. Infatti Il comma 94, lett. a) della legge prevede che per i debiti per i quali è stata presentata richiesta di rottamazione “alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese … sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni …..”. Ebbene, si ritiene che la revoca della precedente rateazione dei debiti esattoriali risulti troppo penalizzante per i contribuenti. Inoltre, le precedenti rateazioni potrebbero includere anche debiti che non rientrano nell’attuale rottamazione e che dunque non potrebbero più usufruire della dilazione. Al riguardo, la legge non prevede precisamente cosa succederà e nel frattempo Agenzia Riscossione nelle proprie Faq di spiegazione indica di chiedere agli uffici. Obiettivamente la risposta risulta al quanto vaga.”.

 

Continua ancora l’Avv. Sances “Altro punto non chiaro riguarda i giudizi in corso relativi a cartelle rottamate e soprattutto a eventuali sentenze positive per il contribuente. Il comma 87 della legge prevede l’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali il contribuente abbia aderito alla rottamazione pagando almeno la prima o unica rata. Tuttavia, nella parte finale del predetto comma si specifica che “L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”. Anche in questo caso si segnala che molti procedimenti giudiziari riguardano più atti esattoriali i quali potrebbero non tutti rientrare nella rottamazione. Ebbene, se solo una parte degli atti esattoriali dovesse rientrare nella rottamazione il contribuente subirebbe comunque l’inefficacia dell’intero provvedimento giudiziario (si pensi ad esempio a una sentenza di primo grado che annulla 10 atti esattoriali e il contribuente possa aderire alla rottamazione solo per uno di essi). Ciò potrebbe creare disagi nei processi in corso o comunque rendere meno appetibile per i contribuenti aderire alla rottamazione”.