Cambia tutto sulla violenza di genere. Il 25 luglio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge italiana che apre al nuovo corso sulle violenze sessuali, obbligando le forze dell’ordine e i magistrati ad una maggiore celerità.
Il 28 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Codice rosso”, una serie di provvedimenti proposti dai ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno che introducono una drastica attività di repressione nei confronti di chi è autore di violenze domestiche e di genere e tempi più celeri nelle procedure di accertamento dei casi.
La procedimento prevede una corsia preferenziale per questo tipo di denunce, la vittima dovrà essere ascoltata entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, maggiore tempestività nell’adozione di interventi cautelari o di prevenzione e preservando l’incolumità delle vittime di violenza, l’obbligo per la polizia giudiziaria di riferire alla magistratura per i casi di maltrattamenti e una formazione specifica obbligatoria sul tema per tutti gli operatori di Polizia, Arma di Carabinieri e Corpo di Polizia Penitenziaria.
Una modifica del codice penale che si fa drastica vista la gravità del fenomeno anche in Italia. Dal 9 agosto aumentano tutte le pene previste per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale anche di gruppo, costrizione al matrimonio, sfregi alla persona.
Per i colpevoli di violenza sessuale la reclusione passa dai precedenti “dai 5 ai 10 anni” ai “da 6 a 12 anni”, con pena aumentata di un terzo qualora si incorra in aggravanti. Per la violenza sessuale di gruppo invece si rischia la reclusione da 8 a 14 anni. Prima era da 6 a 12 anni.
Diventa invece “dai 3 ai 7 anni” la possibilità di reclusione per chi compie “maltrattamenti contro familiari o conviventi” (era dai 2 ai 6 anni). Se invece gli atti sono commessi in presenza di persone minori, donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità la pena può essere aumentata anche della metà.
E’ previsto invece il carcere da 1 a 5 anni, per i casi di colpevoli di “costrizione o induzione al matrimonio” e diventa da 2 a 7 anni se i fatti sono commessi in danno di un minore di quattordici anni.
Anche per la “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 387-bis) si rischia da 6 mesi a 3 anni di detenzione.
Pene più severe per gli “atti persecutori” e lo stalking e diviene finalmente applicabile la norma che sanziona chi diffonde illecitamente immagini esplicite, quelle prassi che volgarmente viene chiamata “revenge porn”.
La norma colpisce sia i colpevoli diretti del “revenge porn”, chi cioè invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito ma destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate ma anche chi quel materiale lo ha ricevuto e lo condividere con altri. Scatta poi un’aggravante nel caso che la persona che commette questi reati abbia avuto un legame affettivo o parentale con la vittima o le vittime.
Chi aggredisce e procura sfregi (i noti attacchi con l’acido) e lesioni personali all’aspetto altrui rischia invece una pena dagli 8 a 14 anni di carcere.
Un settore, questo di cui si occupa il “Codice rosso”, particolarmente inquietante visto che a seconda dell’emisfero del mondo in cui si manifesta quasi sempre il leitmotive resta lo stesso: la difficoltà, da parte delle vittime di violenza, abusi e maltrattamenti, a denunciare e la debolezza delle tutele per le vittime stesse.
