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Economia
Pensioni,blocco della perequazione.Al via l'iter alla Consulta.Novità pensioni


Pensioni, iniziato l'iter della causa in Corte Costituzionale 

Il 20 dicembre 2016 lo Studio legale Iacoviello ha depositato nella Cancelleria della Corte Costituzionale l'Atto di Costituzione nel giudizio iscritto al n. di ruolo 243/16 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2016 n. 48 dell' Ordinanza del Tribunale di Genova del 9 agosto 2016.

Nel frattempo il Tribunale di Cuneo, con altra Ordinanza del 18 novembre 2016, ha dichiarato altresì che il blocco della perequazione ha violato l' art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. 

"Con il decreto legge 65/15 è stata dunque frustrata la tutela giurisdizionale del cittadino, e quindi il suo diritto ad un equo processo, che, nel caso di specie, consisteva nel vedersi applicare la disciplina della perequazione delle pensioni risultante dalla declaratoria di incostituzionalità, affidamento del tutto legittimo (poiché basato sulle rispettive competenze degli organi dello Stato nonché sulla certezza giuridica di cui il rispetto del giudicato – tanto più il giudicato costituzionale – costituisce componente fondamentale), che è stato invece disatteso. 
Ciò appare in contrasto con l'art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo"
 
I motivi dell' incostituzionalità 

I vizi di incostituzionalità sono sostanzialmente riconducibili a due profili:
1. L' incostituzionalità nel merito
2. La violazione del giudicato costituzionale e dell' art. 6 della CEDU.
Esaminiamoli di seguito.
1. La incostituzionalità nel merito
Si tratta di un un vizio già ritenuto sussistente dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 70/2015, per contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:
- art. 3 (principio di uguaglianza)
- art. 36 (diritto alla giusta retribuzione)
- art. 38 (diritto ad una pensione adeguata).

Scrive infatti la Corte nella sua sentenza 70/15:
" L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. ".
Per le pensioni complementari vi sono ulteriori profili di illegittimità, poichè queste pensioni derivano dal risparmio effettuato dal lavoratore, e non sono affatto a carico dello Stato.
Per l' approndimento si veda l' apposita pagina "incostituzionalità nella previdenza complementare".

2. La violazione del giudicato costituzionale e dell' art. 6 della CEDU
Prima ancora, però, vi è un gravissimo vizio preliminare del Decreto Legge 65/2015.
Quando la Corte ha dichiarato illegittima una norma, il Governo non può più ripristinarla.
Invece il Decreto Legge ha aggirato la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/15, ripristinando ostanzialmente la Legge Fornero che era già stata dichiarata incostituzionale.
Questo non è ammissibile, per violazione dell' art. 136 Cost.
Inoltre questo è in contrasto con l' art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo (CEDU), come già affermato dal Tribunale di Cuneo nella sua Ordinanza del 18 novembre 2016.
Per approfondire questo importante aspetto vai all' apposita pagina.

Quindi la sentenza della Corte n. 70/15 è divenuta intangibile per il Governo ed il Parlamento, anche se fosse da considerarsi sbagliata (ma non lo è).
Il principio dell' intangibilità del giudicato costituzionale è stato ribadito di recente dalla Corte, in data 16 luglio 2015, con la sentenza n. 169/2015, con cui è stata dichiarata l’illegittimità di una nuova norma di legge che sostanzialmente aveva ripristinato la norma di legge in precedenza dichiarata incostituzionale.
La Corte così testualmente si esprime sul punto, chiarendo che una sua sentenza “non possa risultare pronunciata “inutilmente”, come accadrebbe quando una accertata violazione della Costituzione potesse, in una qualsiasi forma, inopinatamente riproporsi. E se, perciò, certamente il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia, è senz'altro da escludere che possa legittimamente farlo - come avvenuto nella specie - limitandosi a “salvare”, e cioè a “mantenere in vita”, o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne.
Il contrasto con l'art. 136 Cost. ha, in un simile frangente, portata addirittura letterale.”

La Corte ricorda ancora che questo orientamento è stato inaugurato nel lontano 1963, e da allora ha avuto continuità in numerose altre sentenze.
Così si esprime la Corte nella stessa sentenza:
“Al riguardo, va rammentato come, sin da epoca ormai risalente, la giurisprudenza costituzionale non abbia mancato di sottolineare il rigoroso significato della norma contenuta nell'art. 136 Cost.: su di essa - si è detto - «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima», senza possibilità di «compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione» (sentenza n. 73/1963, che dichiarò la illegittimità di una legge, successiva alla pronuncia di illegittimità costituzionale, con la quale il legislatore aveva dimostrato «alla evidenza» la volontà di «non accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima, ma di prolungarne la vita sino all'entrata in vigore della nuova legge»; tra le altre pronunce risalenti, la sentenza n. 88 del 1966, ove si è precisato che il precetto costituzionale, di cui si è detto, sarebbe violato «non solo ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia», ma anche ove una legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, perseguisse e raggiungesse, «anche se indirettamente, lo stesso risultato»). Princìpi, questi, ripresi e ribaditi in numerose altre successive decisioni (fra le altre, le sentenze n. 73 del 2013; n. 245 del 2012; n. 354 del 2010; n. 922 del 1988; n. 223 del 1983)”.

Tags:
pensioni blocco rivalutazione dell'assegnoperequazione pensioninovità sulle pensioni





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