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Economia
Tfr, il versamento al fondo di tesoreria Inps? Ecco come fare

Di Tommaso Siracusano - Fondazione Sudi Consulenti del Lavoro
 

La problematica inerente gli obblighi di versamento del TFR al fondo di tesoreria, gestito per conto dello Stato dall’INPS, e la conseguente liquidazione al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di anticipazioni, assume connotazioni particolari al verificarsi di un passaggio dello stesso da una azienda ad un’altra a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto. Il successivo fallimento della cedente crea ulteriori perplessità in merito agli obblighi che transitano in capo al curatore. Il punto 3 della circolare Inps n.70 del 3/4/2007 rubricato “Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l’obbligo di versamento” prevede che nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

Il Messaggio n. 21062 del 23/09/2009 integrando la predetta circolare e ribadendone fra l’altro il precedente concetto, precisa intanto che il nuovo datore di lavoro - pur rimanendo complessivamente estraneo alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006, ne diviene  destinatario, anche in assenza del requisito occupazionale previsto dalla norma (almeno 50 addetti), con esclusivo riguardo al personale transitato. Lo stesso Messaggio poi ricorda l’applicazione del generico principio secondo cui anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Viene precisato poi che, nelle ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una delle situazioni sopra descritte, la rivalutazione delle quote di TFR sarà effettuata dal datore di lavoro subentrante e dovrà riguardare anche quanto versato alla Tesoreria dall’azienda cedente.

Passando ad analizzare la questione in oggetto ovvero il pagamento al lavoratore della quota accantonata al fondo e di conseguenza il conguaglio da parte del datore di lavoro con i contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva occorre precisare quanto segue.

Il decreto 30 gennaio 2007 al punto 4 prevede che l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.

Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deveprovvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.


È questo il principio generale che viene ripreso in primis dalla già citata circolare n. 70 del 3/4/07 che in particolare al punto 7.3. rubricato “Incapienza dei contributi dovuti agli Enti previdenziali” prevede:

Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste.

In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi ed il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Il già citato messaggio Inps 23/9/2009 n. 21062 avente ad oggetto: “Fondo di Tesoreria. Operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del c.c. Precisazioni in materia di adempimenti e obblighi datoriali” ha precisato quali siano gli obblighi del datore di lavoro subentrante, anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La continuità nei versamenti al Fondo di Tesoreria, sopra dettagliata, fa sì che - alla cessazione del rapporto - il datore subentrante liquidi al lavoratore - rivalutandolo - tutto il TFR e cioè:

· quello fisicamente trasferitogli dalla cedente (L'ipotesi riguarda lavoratori già in forza alla data del 31 dicembre 2006);

· quello da quest'ultima versato al Fondo di Tesoreria;

· quello connesso ai versamenti dallo stesso effettuati al medesimo Fondo. Va da sé che, all’atto della liquidazione, il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere a recuperare dalla Tesoreria le quote globalmente versate per i lavoratori cessati, in sede di conguaglio con i contributi dovuti.

Il messaggio in questione chiude il paragrafo affermando che: Resta ferma la richiesta di intervento diretto del Fondo di Tesoreria nei casi di incapienza
mensile.

La ditta cedente non ha effettuato il licenziamento del lavoratore essendo lo stesso transitato ai sensi dell’art. 2112 a seguito di operazione societaria che ne ha comportato la prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità. Non avendo pertanto liquidato al lavoratore il TFR (sia esso riferito a quanto maturato fino al 31/12/2006 ed accantonato in azienda sia a quanto maturato a decorrere dal 1/1/2007 e pertanto versato al fondo di tesoreria) l’azienda cedente non ha avuto e non ha nulla da conguagliare con i contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali né pertanto nulla da dichiarare in merito ad una eventuale incapienza degli stessi.

È del tutto ininfluente pertanto la circostanza che la ditta cedente sia successivamente fallita e che gli adempimenti di legge siano transitati in capo al curatore. Un aspetto diverso riguarda i lavoratori licenziati dall’azienda cedente e non interessati dall’operazione societaria: in questo caso, gli adempimenti rimangono
in carico all’azienda cedente e, dunque, spetta al curatore predisporre ed inviare ove dovuta la dichiarazione di incapienza.

È possibile in ogni caso che il Curatore non ritenga di sottoscrivere la dichiarazione di incapienza per vari motivi, non ultimo la difficoltà a reperire la documentazione della fallita. Al fine di non creare disagio ai lavoratori licenziati l’Inps è intervenuta con il messaggio 25 febbraio 2014, n. 2837dando direttive alle sedi periferiche anche per la gestione dei rapporti con i responsabili delle procedure concorsuali prevedendone l’instaurazione di un rapporto di fattiva e reciproca collaborazione con gli stessi.

La sede richiederà la documentazione necessaria alla verifica della spettanza da parte del lavoratore relativamente alle somme in oggetto.

In particolare il curatore dovrà fornire:
- l’elenco dei lavoratori con diritto alla liquidazione del TFR dal Fondo di
Tesoreria;
- eventuali pagamenti di TFR, maturati nel periodo di versamento al Fondo di
Tesoreria, già erogati dall’azienda ai lavoratori, non risultanti dai flussi
contributivi trasmessi all’Inps;
- notizie su eventuali vincoli giuridici gravanti sul TFR (contratti di cessione del
quinto dello stipendio/delega di pagamento con garanzia accessoria sul TFR,
pignoramenti, ecc.). Tali informazioni potrebbero infatti non essere disponibili
per l’Istituto;
- dichiarazione in merito all’eventuale insinuazione al passivo fallimentare di
quote di TFR imputabili al Fondo di Tesoreria.
In ultima analisi, in caso di situazione contributiva corretta, anche in assenza di
riscontro da parte del curatore fallimentare, la stessa sede procederà
all’inserimento nella procedura di pagamento delle pratiche di TFR dei lavoratori
licenziati.
Si ricorda che anche al verificarsi di tale circostanza, prima di procedere alla
liquidazione, sarà sempre necessario acquisire la dichiarazione del lavoratore da
rilasciarsi sull’apposito modello (FTES04/MV34).

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