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Voli in ritardo o cancellati: l’Ue rafforza i diritti dei passeggeri tra rimborsi, hotel e assistenza obbligatoria

Dai pasti in caso di ritardo al rimborso del biglietto dopo 5 ore: le regole europee garantiscono assistenza e trasparenza sui costi dei voli

Voli in ritardo o cancellati: l’Ue rafforza i diritti dei passeggeri tra rimborsi, hotel e assistenza obbligatoria
AEREOPORTO

La Commissione europea ha pubblicato nuove linee guida sul trasporto aereo nell’Unione europea, ribadendo il principio secondo cui le compagnie non possono applicare costi aggiuntivi ai biglietti già acquistati, come ad esempio i supplementi carburante. Il regolamento sui servizi aerei stabilisce infatti che il prezzo del biglietto deve essere sempre indicato in modo chiaro e completo fin dal momento dell’acquisto, comprensivo di tasse, oneri e ogni altro costo.

La normativa europea prevede inoltre una serie di tutele per i passeggeri in caso di ritardi prolungati. Il diritto all’assistenza comprende la fornitura di pasti e bevande in relazione al tempo di attesa, la sistemazione in albergo quando sia necessario trascorrere uno o più pernottamenti, il trasferimento da e verso l’aeroporto e la possibilità di effettuare comunicazioni, come telefonate o messaggi.

Quando il ritardo del volo supera le cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al viaggio senza penalità e di ottenere il rimborso del biglietto per la parte del percorso non effettuata. In questi casi, il diritto all’assistenza continua a essere garantito fino al momento della decisione di rinunciare al volo.

Le soglie che determinano l’accesso all’assistenza variano in base alla distanza del volo: per le tratte fino a 1.500 chilometri l’assistenza scatta dopo almeno due ore di ritardo, per i voli intracomunitari oltre i 3.500 chilometri e per quelli tra 1.500 e 3.500 chilometri dopo tre ore, mentre per i voli extra-UE superiori ai 3.500 chilometri dopo quattro ore.

Nel caso dei voli in coincidenza, se il viaggio è stato acquistato con un unico contratto e il passeggero perde una coincidenza a causa di un ritardo, la compagnia è tenuta a fornire assistenza, offrendo un volo alternativo verso la destinazione finale appena possibile oppure il rimborso completo del biglietto con ritorno al punto di partenza.

Le tutele si applicano ai voli in partenza da aeroporti dell’Unione europea e, in alcuni casi, ai voli in arrivo nell’UE operati da compagnie europee. Non si applicano invece ai collegamenti in partenza da Paesi extra UE verso l’Unione operati da vettori non comunitari, per i quali valgono le normative locali e le condizioni contrattuali.

Secondo le associazioni dei consumatori, tra cui il Codacons, le regole europee confermano un principio fondamentale di trasparenza: il prezzo del biglietto deve essere definitivo sin dall’inizio, senza possibilità di successivi aumenti legati a fattori come il costo del carburante.