Benefici per i contratti di solidarietà espansivi

Il Jobs Act prevede una serie di agevolazioni contributive in favore delle aziende che attuino una effettiva riduzione dell'orario di lavoro riducendo, contestualmente, la retribuzione erogata ai lavoratori già in forza e una corrispondente assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
La Legge di stabilità 2016 appena approvata,integra la disciplina in esame prevedendo che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall’INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente). La disciplina in vigore stabilisce che, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, è previsto un contributo a carico INPS pari, per i primi dodici mesi, al 15%; al 10% per il secondo anno; al 5%, per il terzo anno della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. In alternativa,qualora l'assunzione riguardi i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei medesimi contratti collettivi, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del trentesimo anno di età del lavoratore assunto, che la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori (9,19% o 9,49%).
Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione delle misure in esame i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Le assunzioni devono inoltre garantire il mantenimento di un giusto equilibrio di genere tra i lavoratori e le lavoratrici in forza presso ciascuna unità produttiva, a meno che sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di reperire la forza lavoro necessaria a tale scopo. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del Lavoro.