Cigo; sanzioni per il non rispetto della rotazione lavoratori
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2016, il Decreto 10 marzo 2016 (n.94956), con il quale vengono definiti i criteri diproroga del periodo di Cigs per le aziende aventi diritto. Inoltre, il provvedimento definisce l’incremento del contributo addizionale in caso di mancata rotazione durante il trattamento di Cigs, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate o nel verbale stipulato per la richiesta di intervento dell’integrazione salariale straordinaria o nella domanda di concessione del trattamento di Cigs.
Nel decreto si specifica che, qualora in sede di verifica ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto, il contributo addizionale (previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. n. 148/2015) è incrementato del 1%. L’incremento è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
La direzione territoriale del lavoro competente trasmetterà gli esiti dell'accertamento all'INPS - sede territoriale competente - che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva.