Il datore non risponde per condotta "imprevedibilmente colposa" del lavoratore
"In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro è sempre responsabile, anche nel caso in cui la condotta del lavoratore sia stata colposa” (Cass. 2512 del 4 febbraio 2013; Cass. 1994 del 13 febbraio 2012). Ma la sentenza n.8883 del 3 marzo 2016 della Suprema Corte chiarisce che “il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempiute tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore”.
La Cassazione precisa che il sistema della normativa antinfortunistica, che impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni di sicurezza e di agire con diligenza, prudenza e perizia, si è trasformato da un modello “iperprotettivo“, che investe il datore di lavoro di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
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