Niente CIG per attività sospesa per poca diligenza - Affaritaliani.it

Lavoro

Niente CIG per attività sospesa per poca diligenza

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Non spetta la cassa integrazione se la sospensione dell’attività lavorativa è causata da eventi insoliti e non prevedibili: è il principio espresso dal Tar di Napoli con la sentenza n.5039/15. Nel caso di specie, si discuteva di un incendio nei locali produttivi di un calzaturificio il cui titolare non aveva dimostrato di aver predisposto la necessaria attività di manutenzione ordinaria e di controllo dell’impianto antincendio.

La norma che regola la materia è l’articolo 1 della legge 164/75 e si riferisce a situazioni aziendali dovute ad eventi straordinari non imputabili all’imprenditori e agli operai. Dunque, è necessaria l’assoluta estraneità dell’accaduto rispetto alla volontà o alle azioni dei soggetti interessati sotto i profili della prevedibilità dell' evento e della responsabilità.

Nel caso specifico del calzaturificio, l'imprudenza e negligenza dell'imprenditore avevano fatto sì che la sospensione forzata dell'attività lavorativa fosse imputata al vertice dell'azienda anche sulla base di altre circostanze. Secondo quanto emerso, dunque, la cassa integrazione ai lavoratori spetta solo per eventi  "oggettivamente non evitabili" (articolo 6 della Legge 164/ 75).