Piccola mobilità, si recuperano gli incentivi
A tre anni dalla mancata proroga della cosiddetta "piccola mobilità” aziende e intermediari possono contare sulle indicazioni che permetteranno loro di regolarizzare alcune situazioni rimaste pendenti. Istruzioni arrivate dall’Inps l’8 giugno 2016 con il messaggio n. 2554.
In particolare, La Legge di Stabilità 2015 ha disposto che ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro. Norme che non sono state prorogate per gli anni a seguire.
Nella circolare si chiariscono i soggetti ammessi al beneficio: datori di lavoro che, entro la data del 31 dicembre 2012, hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L’espressione“hanno assunto” deve intendersi – chiarisce il messaggio dell’Istituto - estensivamente e dunque la norma, trova applicazione anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro la data sopra indicata.
Per quel che riguarda le indicazioni operative, il messaggio Inps distingue la procedura da effettuare distinguendo tra i datori di lavoro già ammessi al beneficio nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica; i datori di lavoro ammessi che, pur avendo esposto il tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta; i datori di lavoro che nel rispetto delle indicazioni dell’Inps non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato e i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio.