Salvaguardia: particolarità per categorie di lavoratori
Comunicate indicazioni e chiarimenti riguardanti alcune particolarità relative a singole tipologie di lavoratori destinatari della salvaguardia pensionistica (c.d. settima salvaguardia), ai fini delle istanze di accesso al beneficio in questione. A farlo è l'Inps con la circolare n.50 del 17 marzo 2016, illustrando le particolarità relative a:
- lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
- lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (esclusi dalla categoria i lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali).
Nella circolare si specifica che l'Istituto ha l'obbligo di monitorare le domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, viene evidenziato che, per i genitori in congedo per assistere figli portatori di handicap in condizioni di gravità, trova applicazione il criterio della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità. Infine, si comunica che, qualora dal monitoraggio risultasse il raggiungimento del limite delle domande di pensione e dei limiti di spesa ammessi, non saranno prese in esame ulteriori domande.