Lavoro
Voucher con le Onlus, quale limite vale?

Per le Onlus, in materia di voucher (buoni lavoro), vale il limite economico di 7.000 euro. Questo si evince dall’esame del Jobs act, il decreto legislativo n. 81/2015, infatti, interviene anche per regolamentare il lavoro accessorio. All'art 48 comma 1 definisce lavoro accessorio affermando che per prestazioni di lavoro accessorio s’intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro netti (9.333 euro lordi), nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro netti, rivalutati annualmente (oggi 2.020 euro netti).
L'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) è uno status fiscale introdotto dal Dl n.460/97 riguardante la disciplina tributaria degli enti non profit. Con l’acronimo ONLUS vengono, quindi, indicate tutte quelle organizzazioni alle quali è riconosciuto un trattamento fiscale uniforme collegato a determinati requisiti previsti nel decreto.
Requisito soggettivo è che possono diventare ONLUS le associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le società cooperative, altri enti privati con o senza personalità giuridica. Sono in ogni caso considerate ONLUS le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (Legge n.266/91), le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge n.49/87, le Cooperative sociali (Legge n.381/91). Mentre non possono mai assumere la qualifica di ONLUS gli enti pubblici (comprese le IPAB), le società commerciali, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Il Dl n.460/97 prevede che le ONLUS abbiano come fini esclusivamente quelli di solidarietà sociale.
È imprenditore che esercita professionalmente un’attività economica finalizzata alla produzione e allo scambio di beni o servizi (art.2082).
Ne consegue, che dato che le ONLUS non perseguono attività di produzione di beni o scambi di servizi, il limite economico del lavoro accessorio è di 7.000,00 euro.
Si veda per completezza la circolare n. 16 del 17 luglio 2015 di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro.