Lavoro
Certificazione contratti, JOBS ACT amplia intervento delle commissioni


Con l’entrata in vigore del DLgs n.81/15, emanato nell’ambito della riforma Jobs act, si ampliano sia le competenze delle Commissioni di certificazione sia gli interventi dei Consulenti del Lavoro, ai quali è stato affidato il ruolo di terzietà. Tra le sedi previste per la conciliazione (art. 2113 cc e art.76 DLgs n.76/03) sono comprese le commissioni istituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro. Vediamo nello specifico gli interventi.
MANSIONI
L’art. 3 del DLgs n.81/15 prevede il patto di demansionamento, cioè è possibile stipulare accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Tale accordo deve, però, essere stipulato pressole Commissioni di certificazione. In questa fase il lavoratore può farsi assistere da un Consulentedel Lavoro nel corso del procedimento di certificazione.
PART-TIME
L’art. 6 del DLgs n.81/15 prevede che, se il contratto collettivo non disciplina le clausole elastiche (modifica da parte del datore dell’orario stabilito nell’accordo individuale part-time), queste possono essere pattuite per iscritto presso le Commissione di certificazione. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Anche in tale sede è prevista la facoltà del lavoratore di farsi assistere anche da un Consulente del Lavoro.
COLLABORAZIONI
L’art.2 del Dlgs n.81/15 prevede l’abrogazione del contratto a progetto. Dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le parti possono richiedere alle Commissioni di certificare la genuinità, cioè l’assenza di questi requisiti che invaliderebbero l’autonomia del rapporto di lavoro, in particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente, oltre al carattere non personale e non continuativo delle prestazioni (etero-organizzazione). Il lavoratore potrà farsi assistere da un Consulente del Lavoro.
COLLABORAZIONI, PROGETTI E P.IVA STABILIZZATE
L’art. 54 del DLgs n.81/15 prevede che al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione. Presso le sedi di certificazione, i datori di lavoro possono stipulare accordi in cui il collaboratore si impegna a non impugnare il pregresso rapporto, a fronte di un obbligo del datore a non recedere (salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo) per almeno 12 mesi.
CONCILIAZIONE
L’art.6 del Dlgs n.81/15 ha introdotto l’offerta di conciliazione per i licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti). Per evitare di andare in giudizio, si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro, a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro offre una somma, esente da imposizione fiscale e contributiva, pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa. Questa procedura comporta ex lege l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento ela rinunzia all’impugnazione del licenziamento anche se il lavoratore l’ha già proposta.
RINUNCE E TRANSAZIONI
Le Commissioni di certificazione sono competenti anche a certificare le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del Codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
COOPERATIVE
La procedura di certificazione è estesa al contenuto del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia di rapporti di lavoro attuati o che s’intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ex articolo 6 della legge n. 142/01.
APPALTI
Le procedure di certificazione possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto ex articolo 1655 del Codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche per la distinzione concreta tra somministrazione e appalto.
CONTRATTI IN GENERALE
Certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
CLAUSOLA COMPROMISSIORIA
Certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell’art. 31 legge n.183/10. La clausola compromissoria va certificata a pena di nullità da una commissione di certificazione, la quale deve accertare la effettiva volontà di ciascuna parte di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.