Milano
Autonomia, ecco il testo della risoluzione approvato in Regione Lombardia

Il testo completo della risoluzione approvata dal Consiglio regionale lombardo che dà mandato alla giunta Maroni di avviare la trattativa per l'autonomia
Allegato A: materie per le quali Regione Lombardia chiede l'applicazione dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni: Si richiede l'acquisizione di maggiori competenze e anche nuovi strumenti normativi per la promozione e la realizzazione di iniziative riguardanti l'internazionalizzazione sistemica della Regione sia negli ambiti produttivi e commerciali, sia in quelli educativi, formativi e universitari, della ricerca e dell'innovazione, nonche' per potenziare i meccanismi di partecipazione regionale alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente), anche in riferimento alle ulteriori competenze richieste dalla Regione. Si chiede, altresi', l'attribuzione, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, della facolta' di stipulare, nell'ambito di attivita' di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della Convenzione quadro europea, accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attivita' di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra questi Stati e lo Stato italiano. Si chiede, infine, di partecipare al procedimento di definizione degli accordi con Stati confinanti diretti a regolare materie con ricadute immediate sul territorio regionale (ad esempio questione dei ristorni dei frontalieri), anche in forza di un'opportuna valorizzazione delle relazioni internazionali che caratterizzano la societa' e l'economia regionale lombarda, con particolare riferimento alle funzioni e alle capacita' relazionali e organizzative delle rappresentanze e organizzazioni economiche e sociali. Ordinamento della comunicazione: la Regione richiede il riconoscimento di un ruolo piu' incisivo, con conseguente impiego a livello regionale di una quota del canone Rai versato dai cittadini residenti in Lombardia e dei proventi pubblicitari. In particolare, si vuole incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l'obiettivo di migliorare la qualita' della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull'incremento occupazionale, in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunita' locali.
Per consentire di governare il sistema regionale delle comunicazioni in modo flessibile e aderente alle esigenze dei cittadini consumatori e all'evoluzione del mercato, favorendo in tal modo lo sviluppo e la convergenza multimediale, si intendono inoltre acquisire, attraverso il CORECOM, le rispettive competenze in capo all'Autorita' per le Comunicazioni. Particolare attenzione deve essere data al ruolo di Regione Lombardia nell'ambito della produzione e della distribuzione, nonche' nello scenario della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della multimedialita' e infine nella comunicazione di pubblica utilita'. Anche nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda, la Regione puo' acquisire maggiori livelli di autonomia, fermo restando il rispetto dell'ordinamento europeo e dei principi generali sanciti dal codice delle comunicazioni elettroniche. Un tale ruolo piu' incisivo di Regione Lombardia portera' a implementare la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonche' una maggior diffusione e conoscenza della peculiarita' lombarda in ambito sia nazionale sia internazionale. Organizzazione della giustizia di pace: acquisizione delle competenze per poter giungere a un significativo potenziamento dei giudici di pace in Lombardia e ad una loro piu' razionale distribuzione sul territorio, in modo da dare un contributo alla diminuzione dei tempi del contenzioso e alla migliore fruibilita' del servizio "giustizia", a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese. Inoltre, si richiede il riconoscimento di un ruolo regionale, anche in coordinamento con la recente riforma nazionale delle disposizioni sull'organizzazione dei giudici di pace (d.lgs. 116/2017), nei percorsi di selezione, nomina e formazione dei giudici di pace, al fine di instaurare un piu' stretto legame organizzativo con il territorio, che portera' a un incremento della qualita' del servizio.Per gli altri aspetti non riconducibili ai principi che da un lato assicurino l'indipendenza e l'autonomia dei giudici di pace, dall'altro garantiscano i livelli minimi essenziali e il libero accesso alla giustizia da parte dei cittadini, deve poter intervenire con la propria legislazione la Regione Lombardia.
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: nel quadro degli articoli 81 e 119 della Costituzione, la Regione intende realizzare con il Governo il superamento definitivo dell'accentramento della finanza pubblica indotto dalla crisi e il ripristino dell'impianto originario della legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (legge 42/2009). Ai fini del pieno esercizio delle nuove competenze si tratta di realizzare un'equa acquisizione delle correlate risorse, a partire da quelle finanziarie, mediante l'attribuzione di una piena autonomia finanziaria, che attraverso la soppressione dei trasferimenti statali consolidi il passaggio a un sistema fondato sulla fiscalizzazione. La Lombardia ritiene necessario procedere, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, rispetto agli enti locali, all'istituzione a livello territoriale regionale di un assetto di governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilita' degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo anche in relazione alla costituzione di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore della citta' metropolitana e delle province, da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, da compartecipazioni a tributi erariali.In analogia con la richiesta nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica rispetto agli enti locali, la Lombardia ritiene che l'affidamento dallo Stato alla Regione di nuove funzioni debba essere accompagnato dalle relative risorse quantificate secondo la spesa media procapite nazionale; non si ritiene utilizzabile il parametro della spesa storica in quanto questa sconterebbe l'attuale disomogenea distribuzione che caratterizza anche la spesa statale a livello territoriale regionale. Si reputa di poter accedere a tale soluzione a legislazione vigente applicando la legge 42/2009 (articolo 20) che delinea un percorso graduale in cinque anni affinche' il sistema di finanziamento delle funzioni diverga progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacita' fiscali per abitante ovvero per avvicinare la spesa storica ai livelli standard per le prestazioni Lep. Nella fase transitoria possono essere attivati dei meccanismi compensativi per favorire il passaggio dalla spesa storica a quella media su territori diversi da quelli lombardi, attraverso specifici progetti di investimento da finanziare con le risorse in questione.
A questi fini occorre che: la maggiore autonomia finanziaria nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sia volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunita' di investimento sul territorio regionale, anche attraverso il paritario riconoscimento dell'azione regionale nel contrasto all'evasione fiscale, a partire dall'attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dal recupero dell'Iva evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione regionale, nell'ambito di una rafforzata sinergia con l'Agenzia delle Entrate, nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 68/2011; lo strumento perequativo rispetto al sistema degli enti locali sia governato a livello regionale sulla base del costo/fabbisogno standard; la Regione abbia piena autonomia sulla disciplina sui tributi regionali, a partire dalla tassa automobilistica (con la conseguenza, ad esempio, di consolidare l'esenzione in materia di bollo auto per i veicoli storici che la Lombardia applica al contrario delle altre regioni); si possano definire criteri applicativi, modalita' e tempi, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale; si riconosca una compartecipazione all'Ires, anche in relazione alla competenza regionale in materia di attivita' produttive, che consenta di procedere all'azzeramento dell'Irap e di mantenere comunque un margine di manovra per il bilancio regionale; si attribuisca un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio lombardo confinanti con l'estero e comunque con peculiarita' caratterizzanti come, ad esempio, i territori montani, depressi o a corollario di sedimi aeroportuali, anche mediante l'esercizio di proposte e la definizione di intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di aziende che svolgono attivita' di impresa, e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione; al riguardo, si ravvisa l'opportunita' di potenziare ulteriormente le attuali misure di riduzione del costo del carburante per autotrazione utilizzato dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali; si consegua una maggiore autonomia nella determinazione regionale, nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale, dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), con relativa previsione di esenzioni, detrazioni e deduzioni; necessario accordo tra Stato e Regione per l'eventuale temporanea sospensione da parte dello Stato dell'efficacia delle determinazioni regionali, disposta nell'ambito di politiche nazionali di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria.
Tale ulteriore autonomia costituirebbe una leva all'implementazione delle politiche regionali per la minore produzione di rifiuti e per il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, nonche' per la bonifica dei suoli inquinati, in coerenza con le finalita' di tutela ambientale alle quali e' destinato il gettito derivante dall'applicazione del tributo; per quanto attiene alla spesa, la legge statale di coordinamento della finanza pubblica deve limitarsi a porre obiettivi e principi generali, relativi a macroaggregati di spesa non tali da impedire il pieno sviluppo della potesta' organizzativa dell'Ente e del sistema regionale; sia assicurato, nel quadro del rispetto degli equilibri finanziari e dei principi del coordinamento della finanza pubblica, che Regione possa, in armonia con l'articolo 123, comma 1, della Costituzione, esercitare piena autonomia per implementare forme organizzative e di funzionamento atte a rispondere alle esigenze operative delle proprie attivita' improntate a criteri di efficacia ed efficienza. Previdenza complementare e integrativa: garantire alla Regione la facolta' di promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla disciplina nazionale sulle forme pensionistiche complementari e, in particolare, dal DPCM 20 dicembre 1999, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza nella gestione delle forme pensionistiche complementari e nell'ottica di orientarsi anche al sostegno del welfare allargato o integrato. A tal fine si richiede l'attribuzione alla Regione del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Il sistema bancario rimane un cardine essenziale per la nostra economia e la nostra imprenditoria.