Formigoni, "Amicizia non spiega 640mila euro": le motivazioni della condanna - Affaritaliani.it

Milano

Formigoni, "Amicizia non spiega 640mila euro": le motivazioni della condanna

Roberto Formigoni, le motivazioni della condanna a sette anni e mezzo per corruzione nell'ambito della vicenda Maugeri

Formigoni, "Amicizia non spiega 640mila euro": le motivazioni della condanna

Le prove portate dalla Procura di Milano "hanno documentato che nessun rapporto amicale (anche perche' esteso a parenti, collaboratori e conoscenti) e' in grado di spiegare piu' di 640mila euro per cinque Capodanni (piu' 37mila franchi piu' 85mila dollari)" di cui sarebbe stato beneficiario Roberto Formigoni. E' uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza con cui, il 19 settembre scorso, la Corte d'Appello di Milano ha aumentato a sette anni e mezzo la condanna all'ex Presidente della Regione Lombardia (sei anni in primo grado), accusato di corruzione. Secondo le sentenze di primo grado e appello, dalla Maugeri sarebbero usciti, tra il 1997 e il 2001, 61 milioni di euro finiti sui conti dell'uomo d'affari Pierangelo Dacco' e dell'ex assessore regionale Antonio Simone, che poi avrebbero garantito a Formigoni oltre 6,6 milioni di utilita', tra cui viaggi esotici e cene in ristoranti. In cambio, il 'Celeste' avrebbe favorito Maugeri e San Raffaele con delibere di giunta e rimborsi per circa 300 mln. Formigoni si e' sempre difese sostenendo che i viaggi gli sarebbero stati 'offerti' in virtu' del rapporto di amicizia con Dacco' e Simone. In primo grado era caduta l'accusa di associazione a delinquere per Formigoni.

I giudici della quarta sezione della Corte d'Appello di Milano motivano la decisione di non concedere le attenuanti generiche, come gia' stabilito in primo grado, a Roberto Formigoni con le pendenze giudiziarie che gravano sul 'Celeste'. Il riferimento e' al processo in cui Formigoni e' accusato di essere stato corrotto dall'ex consigliere regionale Massimo Gianluca Guarischi con "utilita' per 447mila euro per assicurare un 'trattamento preferenziale' alla Hermex Italia", societa' che opera nell'ambito delle apparecchiature sanitarie. "Questa Corte deve confermare nei confronti di Formigoni il diniego delle attenuanti generiche, rigettare la richiesta di contenimento della pena ed accogliere quella del suo inasprimento avanzata dalla pubblica accusa - si legge nelle motivazioni di 428 pagine -. E cio' perche', oltre ai profili di gravita', oggettivi e soggettivi, evidenziati dall'accusa, l'unico elemento positivo sottolineato dalla difesa, vale a dire lo stato di formale incensuratezza, qui soccombe rispetto ad un altro dato processuale risultante dagli atti". Vale a dire, spiegano i giudici, "un precedente penale specifico, ancorche', allo stato, sia mera pendenza giudiziaria".








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