Il caso giudiziario legato al cosiddetto Pandorogate si è chiuso come noto con un non luogo a procedere nei confronti di Chiara Ferragni e degli altri imputati. Oggi sono state rese note le motivazioni del giudice Ilio Mannucci Pacini, il magistrato che ha smontato uno dei pilastri dell’accusa, escludendo l’aggravante della “minorata difesa”, ritenuta decisiva per sostenere l’impianto accusatorio. Secondo il giudice, infatti, non sono emerse prove concrete di una reale vulnerabilità dei consumatori coinvolti.
“I follower non sono una setta”: le parole del giudice
Uno dei passaggi più significativi riguarda il rapporto tra influencer e pubblico. Il giudice è netto: i follower “non avevano un rapporto di acritica adesione tipico delle sette”. In altre parole, non è stato dimostrato che le eventuali comunicazioni ingannevoli abbiano inciso sulla capacità di scelta degli utenti. Cade così anche l’idea di una particolare fragilità del pubblico dei social, considerata dall’accusa come elemento centrale per sostenere la tesi della minorata difesa.
Nelle motivazioni viene affrontato anche il tema del ruolo dei social media. Il giudice evidenzia come non rappresentino un’eccezione rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali: la televisione, già in passato, era in grado di raggiungere platee altrettanto ampie, se non superiori. La semplice diffusione del messaggio, quindi, resta un dato quantitativo e non incide automaticamente sulla capacità dei destinatari di valutare e difendersi. Anche la presunta “asimmetria informativa” dei social viene definita una tesi non supportata da elementi concreti.
La “natura decettiva” delle campagne Pink Christmas e Uova di Pasqua. Ma quadro probatorio “quantomeno dubbio”
Il magistrato riconosce comunque la “natura decettiva” delle campagne legate al pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua, in linea con quanto già rilevato dall’Autorità garante. Tuttavia, il quadro probatorio viene definito “quantomeno dubbio” sia sulla reale falsità dei messaggi sia sulla loro effettiva capacità di ingannare i consumatori. Proprio la caduta dell’aggravante ha impedito di entrare nel merito del processo, portando al proscioglimento degli imputati.
Nella ricostruzione del giudice pesa anche il fatto che gli imputati abbiano già subito conseguenze economiche rilevanti, tra sanzioni dell’Antitrust e risarcimenti al Codacons, che hanno portato alla revoca della querela. Un altro elemento riguarda la trasparenza: i contenuti pubblicati su Instagram indicavano la natura sponsorizzata attraverso hashtag obbligatori, segnalando quindi la presenza di collaborazioni commerciali.
Infine, un aspetto ritenuto decisivo: non è stato possibile dimostrare chi fossero concretamente gli acquirenti dei prodotti, né se coincidessero con i follower dell’influencer, né tantomeno se si trattasse di soggetti vulnerabili. Un vuoto probatorio che ha contribuito in modo determinante al crollo dell’impianto accusatorio.

