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San Siro, il Tar dichiara inammissibile il ricorso del Comune di Milano

San Siro, il Tar dichiara inammissibile il ricorso del Comune di Milano

 Il Tar della Lombardia ha confermato l'esistenza di un vincolo culturale sullo stadio San Siro. I giudici hanno dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato dal Comune di Milano per ottenere l'annullamento dei pareri positivi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti per la Citta' Metropolitana di Milano, formulato il 26 luglio 2023, e della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale relativi all'esistenza dell'"interesse culturale".

Il tema del secondo anello

I pareri erano relativi all'esistenza dell'interesse culturale per il secondo anello che 'compira'' 70 anni nel 2025 prima della "prevista fase di demolizione". Il ricorso riguardava anche la dichiarazione da parte della Soprintendenza che aveva qualificato la tribuna ovest dello stadio come "archivio esposto". I giudici, presieduti da Marco Bignami, spiegano che "il ricorso e' in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte per difetto di giurisdizione". Quanto al primo aspetto, in sostanza il Comune non poteva presentare ricorso contro quello che e' 'solo' "un esame anticipato dell'interesse culturale, nella consapevolezza che il secondo anello non ha ancora raggiunto il requisito di vetusta' previsto dalla legge".

Il parere "facoltativo" della Soprintendenza

La Soprintendenza e il Segretariato Regionale hanno espresso un parere "facoltativo", rimandando a una "futura verifica" ed esprimendo "un orientamento preventivo sulla base di un'istruttoria del tutto limitata di natura documentale".  Il che significa, e' l'argomento del Tar, che Palazzo Marino non era 'danneggiata' da quello che era soltanto un parere e quindi non poteva portare avanti un contenzioso in questa fase. Il difetto di giurisdizione si riferisce solo al tema dell'archivio esposto nella tribuna ovest per le targhe ed epigrafi "che documentano i successi nazionali e internazionali di Inter e Milan". A occuparsene, dice il Tar, deve essere il giudice ordinario e non quello amministrativo "perche' la controversia attiene alla titolarita' dell'archivio" che secondo il Comune e' dell'Inter e del Milan e secondo la Soprintendenza e il Segretariato e' pubblico








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