Milano
Urbanistica a Milano, la Cassazione: “Nessun indizio di corruzione”. Inammissibile il ricorso della Procura su Catella
Dichiarato inammissibile il ricorso della Procura contro la decisione del Riesame di revocare i domiciliari a Manfredi Catella

Manfredi Catella
Urbanistica a Milano, la Cassazione: “Nessun indizio di corruzione”. Inammissibile il ricorso della Procura su Catella
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Milano contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato le misure cautelari, in particolare gli arresti domiciliari, nei confronti dello sviluppatore immobiliare Manfredi Catella, dell’ex componente della Commissione Paesaggio Alessandro Scandurra e dell’imprenditore Andrea Bezziccheri.
La decisione, adottata dalla Sesta Sezione penale e depositata dopo l’udienza del 12 novembre, non entra nel merito della vicenda urbanistica ma chiarisce i limiti del giudizio di legittimità: secondo la Cassazione, il ricorso dei pubblici ministeri non denunciava una violazione di legge, bensì mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove già compiuta dal Riesame. Un’operazione non consentita in questa sede. Per questo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, lasciando così ferme, sul piano cautelare, le conclusioni del Tribunale milanese, che aveva escluso la presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio.
Le valutazioni del Riesame: nessun patto corruttivo provato
Nel provvedimento confermato indirettamente dalla Cassazione, il Tribunale del Riesame aveva ritenuto che l’impianto accusatorio non dimostrasse l’esistenza di un accordo corruttivo. L’analisi delle chat intercorse tra Catella, Scandurra e altri soggetti coinvolti descriveva un contesto di rapporti professionali e di confidenza che, secondo i giudici, non superava la soglia necessaria per integrare un patto illecito. Anche i pagamenti effettuati da Coima SGR a favore di Scandurra erano stati ricondotti a incarichi professionali effettivamente svolti e regolarmente contabilizzati, senza elementi idonei a dimostrare che si trattasse di una remunerazione collegata all’esercizio della funzione pubblica. Il Riesame aveva inoltre escluso che l’attività del pubblico ufficiale fosse stata condizionata dall’assunzione di incarichi privati, ritenendo non provato il nesso causale tra eventuali utilità e il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio.
Tutti i punti dell'accusa smontati dai giudici
I giudici avevano anche respinto l’ipotesi di una “corruzione sistemica” o di una “cattura del regolatore”, chiarendo che il reato di corruzione richiede che l’utilità promessa o ricevuta sia la causa diretta dell’atto illecito. Eventuali violazioni amministrative, come l’obbligo di astensione, non sono automaticamente riconducibili a una fattispecie penale. In questo quadro, non è stato dimostrato che Catella fosse a conoscenza dell’obbligo di astensione violato da Scandurra, né che la partecipazione di quest’ultimo alla seduta della Commissione Paesaggio del 5 ottobre 2023 fosse decisiva per l’approvazione del parere favorevole al progetto “Pirellino – Torre Botanica”.
Con la pronuncia della Cassazione si chiude quindi, almeno sul fronte delle misure cautelari, il tentativo della Procura di ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori: nelle motivazioni la Suprema Corte ribadisce che i pagamenti di Coima per gli incarichi professionali conferiti a Scandurra non hanno costituito una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale.













