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Dpcm, il testo integrale. Tutte le (contestate) misure di Draghi

Le norme saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile

IL TESTO INTEGRALE DEL PRIMO DPCM DI MARIO DRAGHI

Il Dpcm con le nuove misure anti covid e' stato pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale. Le norme saranno in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Unica eccezione le zone bianche, che sono in vigore da oggi. L'articolo 7 del Dpcm, gia' in vigore, stabilisce per le zone bianche: "Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attivita' ivi disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonche' dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive".

L'articolo 7, gia' in vigore, prosegue: "Presso il Ministero della salute e' istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita' e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, cui e' affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti contagio nei territori di cui al comma 1 , il permanere delle condizioni di cui al comma 1 e la necessita' di adottare eventuali misure intermedie e transitorie".