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Reddito di cittadinanza, la Corte Ue boccia l’esclusione dei rifugiati

Per i giudici europei il requisito dei dieci anni di residenza previsto dalla normativa italiana penalizza i beneficiari di protezione internazionale

Reddito di cittadinanza, la Corte Ue boccia l’esclusione dei rifugiati
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Il requisito dei dieci anni colpisce soprattutto gli stranieri con protezione internazionale

Escludere dal reddito di cittadinanza, o revocarlo, ai cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale sulla base del requisito della residenza di almeno dieci anni in Italia costituisce una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione europea. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-747/22, pronunciandosi nell’ambito di un rinvio pregiudiziale presentato da un giudice italiano.

La vicenda riguarda un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria al quale era stato revocato il reddito di cittadinanza dopo un controllo amministrativo che aveva accertato il mancato rispetto del requisito di residenza decennale previsto dalla normativa italiana. L’interessato aveva impugnato la decisione davanti alla magistratura italiana, che ha quindi chiesto alla Corte Ue di chiarire se tale requisito fosse compatibile con il diritto europeo.

Secondo la Corte, la concessione del reddito di cittadinanza rientra nel principio di uguaglianza di trattamento tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, sia in materia di accesso all’occupazione sia per quanto riguarda il diritto a un reddito minimo. Pur essendo formalmente applicato a tutti i richiedenti nello stesso modo, il requisito dei dieci anni di residenza finisce infatti per colpire soprattutto i cittadini stranieri, determinando una disparità di trattamento.

I giudici europei hanno inoltre respinto la tesi del governo italiano secondo cui il requisito sarebbe giustificato dal peso amministrativo ed economico della misura. Per la Corte, tale motivazione non è sufficiente a legittimare la disparità, che configura quindi una discriminazione indiretta incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

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