Fisco e Dintorni
Accertamenti errati? Al via la nuova autotutela
La recente riforma ha rivoluzionato l’istituto dell’autotutela dell’Amministrazione fiscale, riconoscendo in alcuni casi il diritto del contribuente a vedere annullati gli atti tributari errati. Movimento Consumatori dichiara: “Da anni segnaliamo alle istituzioni l’esigenza di maggior dialogo tra contribuenti e Fisco”
La recente entrata in vigore del Decreto Legislativo n.220 del 30.12.2023 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO) e del Decreto Legislativo n. 219 del 30.12.2023 (MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) ha introdotto importanti modifiche non solo al processo tributario ma anche all’istituto dell’autotutela in ambito fiscale.
Innanzitutto, occorre far presente che per autotutela si intende da sempre il potere del Fisco di annullare o modificare atti errati, sia di propria iniziativa che su impulso del contribuente, senza la necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria.
“Dal 3 gennaio scorso però” segnala l’Avv. Matteo Sances “l’autotutela non è solo un potere discrezionale dell’amministrazione ma in alcuni casi è diventato un vero e proprio diritto del contribuente”.
Sul punto intervengono rispettivamente il Vice Presidente nazionale di Movimento Consumatori, il Dott. Bruno Maizzi, e il Presidente della sezione di Maglie, il Dott. Antonio Sorrento per segnalare che “L’autotutela fiscale si incardina sui principi costituzionali di legalità e di capacità contributiva, i quali giustificano l’annullamento di atti tributari viziati. Sembra un discorso scontato ma assicuriamo che molte volte in passato i contribuenti sono stati costretti a ricorrere in giudizio per far annullare pretese fiscali palesemente errate. Come Movimento Consumatori abbiamo presentato numerose petizioni parlamentari per chiedere alle istituzioni maggior dialogo tra Amministrazione e contribuenti e siamo soddisfatti di questo primo passo verso un Fisco più equo”.
Analizzando quindi la norma segnaliamo quanto segue.
L’art. 1, comma 1, lettera M del D.Lgs n. 219/2023 (MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) ha introdotto nella Legge 2000/2012 (cd. Statuto del Contribuente):
· Art. 10 quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria)
“1. L’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull’individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d’imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
· Art. 10 quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa)
“1. Fuori dai casi di cui all’art. 10-quater, l’Amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater”.
Una volta introdotte le nuove e singole ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa, il passo ulteriore compiuto dal Legislatore con l’art. 1, comma 1, lett I e L del D.Lgs n.220/2023, che modificano gli art. 19 e art. 21 del D.Lgs 546/1992 (il quale contiene la disciplina del processo tributario), è stato quello di inserire, tra gli atti impugnabili nel processo tributario, il rifiuto espresso e tacito nei casi di autotutela obbligatoria ed il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.
Il legislatore, in sintesi, ha fornito al contribuente la possibilità di impugnare il rifiuto espresso o tacito, nei casi in cui l’amministrazione non ricorre in autonomia all’autotutela obbligatoria, ed il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa, demandando al giudice il compito di ravvisare il dovere per l’Amministrazione di procedere all’annullamento e di decidere in tal senso.