Attenzione: Fisco sospeso solo a metà
Secondo le indiscrezioni il recente decreto fiscale sospenderebbe per 150 giorni solo i pagamenti per le cartelle relative a tributi erariali (iva, irpef, irap) ma nulla cambia invece per i tributi locali.
“Attenzione al prossimo decreto fiscale del Governo perché non tutti i contribuenti potrebbero vedere sospesi i propri debiti fiscali” sono queste le dichiarazioni di ieri dell’Avv. Matteo Sances a margine di un incontro a Lecce a favore delle partite iva.
Sul punto, chiarisce l’Avv. Sances “Leggendo il comunicato stampa del Governo del 15 ottobre scorso (comunicato n.41/2021) qualcosa non torna e ritengo dunque opportuno segnalare un’eventuale situazione che potrebbe creare disparità tra i contribuenti. Premesso che occorre attendere di leggere il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fa comunque pensare il comunicato laddove si dichiara che <<Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021>>. Ebbene, nulla viene detto invece in merito alle ingiunzioni fiscali con cui operano gli enti locali, come ad esempio i Comuni, che dunque potrebbero continuare ad agire con ipoteche, fermi dei veicoli o pignoramenti. Se così fosse sarebbe grave perché si rischia di tutelare solo alcuni contribuenti e altri no”.
Continua ancora l’Avv. Sances “Ho l’impressione che molte volte venga a mancare un vero e proprio dialogo tra le istituzioni e i contribuenti che porta molto spesso ad alimentare disparità di trattamento e di conseguenza i contenzioni. Proprio su questo tema, segnalo che il prossimo 21 ottobre parleremo di tutto questo nel webinar intitolato: "Una vera riforma processuale deve coinvolgere la P.A.: maggior dialogo tra Amministrazione e cittadini/imprese può far diminuire i processi civili" evento organizzato da MilanoPercorsi al quale parteciperò insieme al Presidente di Camera Civile Salentina e Coordinatore Regionale Camere Civili di Puglia Avv. Salvatore Donadei, al Dott. Antonio Sorrento di PIN e alla Dott.ssa Donatella Dragone e al Dott. Marcello Guadalupi commercialisti in Milano. L’evento è patrocinato dall’Unione Nazionale Camere Civili e riconosce 2 crediti formativi ad avvocati e commercialisti ma è aperto anche alle imprese (si veda locandina ). La finalità è appunto quella di informare partite iva e imprese in merito ai loro diritti”.
Infine, si ricorda a tutti i contribuenti di verificare bene ciò che viene loro richiesto, al fine di evitare di pagare somme già prescritte o addirittura non dovute. In particolare si ribadisce di:
1) controllare costantemente la posta elettronica certificata perché eventuali contestazioni devono essere fatte in maniera tempestiva (ad esempio entro 20, 40 o 60 giorni a seconda dei vizi e della tipologia delle pretese);
2) verificare bene ciò che viene richiesto. Nei mesi scorsi avevamo già avuto modo di evidenziare insieme alle associazioni di partite iva PIN alcuni casi di richieste illegittime da parte del Fisco e dell’Inps (si segnala ad esempio l’articolo su Affaritaliani del 9.09.2020 dal titolo: Il Fisco riparte: attenzione alle somme richieste ).
Anche in quel caso si è parlato di due questioni relative ai contributi Inps, ossia:
a. La prescrizione dei contributi Inps è di 5 anni:
il termine di prescrizione è quinquennale anche dopo la notifica di atti esattoriali. Inoltre, i giudici hanno chiarito che i contributi una volta prescritti non possono essere riscossi dall’Inps e se sono stati pagati DEVONO ESSERE RIMBORSATI AL CONTRIBUENTE (sentenza della Corte d’appello di Milano n.1731/2018);
b. Gli interessi di mora sui contributi Inps sono illegittimi:
sulle pretese richieste a titolo di contributi il più delle volte non posso essere applicati gli interessi. Il D.lgs. n.46/1999 prevede infatti che non possono essere applicati interessi di mora “…sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, le sanzioni e le somme aggiuntive…”. Ciò è confermato anche dall’INPS nelle proprie circolari. Molto spesso, invece, negli atti esattoriali troviamo sia la richiesta di somme aggiuntive che quella degli interessi di mora;
c. La prescrizione dei tributi erariali è di 5 anni:
In verità la questione non è ancora del tutto definita anche se la Suprema Corte ha recentemente sancito la prescrizione in 5 anni delle pretese a titolo di IRPEF, IRES, IVA (sentenza Cassazione n.30362/2018);
d. Gli interessi di mora sulle sanzioni fiscali sono illegittimi:
l’art. 2 comma 3 del Dlgs n.472/97 prevede espressamente che “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi…” (sentenza n.2226/19 della CTP Lecce).
Queste sono alcune delle cose più semplici che il contribuente può controllare all’interno degli atti esattoriali ricevuti (come ad esempio le intimazioni di pagamento, ipoteche, pignoramenti, ecc….)
Il contribuente può comunque recarsi allo sportello di Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) e chiedere un estratto di ruolo specifico della sua posizione e verificare la legittimità dei propri debiti.
Si spera, quindi, che anche questi webinar possano aprire un vero dialogo con le istituzioni.
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