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Fisco e Dintorni
La Corte Costituzionale in aiuto del contribuente pignorato

Grandi novità in materia di difesa dai pignoramenti fiscali.

Sembra strano ma fino a qualche giorno fa i contribuenti potevano fare ben poco per difendersi in caso di ricevimento di pignoramenti per debiti tributari (veri o presunti che fossero).

Infatti, la norma in materia – trattasi dell’art. 57 del DPR n.602/73 – non permetteva al contribuente di opporsi se non in casi marginali. Questo accadeva fino al 31 maggio scorso, data in cui è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n.114 (Sentenza n.114 del 31/05/2018, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it - sezione Documenti).

Per capirne di più abbiamo chiesto un commento all’Avv. Luigi Castriota, avvocato tributarista in Roma, e all’Avv. Matteo Sances, avvocato Cassazionista.

Allora Avv. Castriota cosa cambia per i cittadini con questa sentenza della Corte Costituzionale?

La sentenza della Corte Costituzionale n.114 del 31 maggio scorso interviene finalmente a colmare un vuoto di difesa che durava da quasi vent’anni.

Con il D.lgs. n.46/99, infatti, il legislatore aveva modificato il predetto articolo 57 del DPR n.602/73, limitando fortemente la difesa dei contribuenti in caso di pignoramenti fiscali.

Faccio un esempio: quando una persona riceve da un qualsiasi altro soggetto un pignoramento (sia che si tratti di un pignoramento presso terzi sul proprio stipendio o sul suo conto corrente, oppure di altro tipo, come quello mobiliare o immobiliare) e ritiene che le pretese non siano dovute – poiché ad esempio già pagate oppure prescritte – può legittimamente opporsi proponendo un’azione chiamata opposizione all’esecuzione. Tale azione è prevista dal nostro Codice di procedura Civile all’articolo 615.

Ebbene, fino al 30 maggio 2018 avverso i pignoramenti fiscali tale difesa non era permessa al contribuente determinando di fatto una grave ingiustizia. Questa sentenza dunque non è di poco conto poiché amplia i diritti di difesa dei contribuenti.

Passiamo all’Avv. Sances. Bene ha fatto quindi la Corte Costituzionale a intervenire? Ritiene che sia stata fatta giustizia?

Sicuramente i giudici della Corte Costituzionale hanno posto fine a una palese violazione dei diritti dei contribuenti durata per troppo tempo.

Ritengo sia interessante un passo della sentenza dove i giudici chiariscono come l’impossibilità per i contribuenti di opporsi all’azione esecutiva del concessionario della riscossione, dettata dall’art.57 del D.P.R. 602/73, “confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall’art. 24 della Costituzione e nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 113 della Costituzione, dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva” (punto 14 della sentenza).

Risulta evidente dunque la palese situazione di ingiustizia in cui tutti noi cittadini eravamo esposti fino a qualche giorno fa.

Tutto risolto dunque Avv. Sances? Il contribuente può quindi finalmente difendersi dal Fisco come da qualsiasi altro creditore?

Direi di no. La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della norma “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso … sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cpc” (dispositivo della sentenza).

Ciò vuol dire che attualmente se da una parte viene consentito finalmente ai cittadini di opporsi ai pignoramenti del Fisco, dall’altra parrebbe ancora inammissibile un’azione preventiva.

Mi spiego meglio.

L’opposizione all’esecuzione, prevista dall’articolo 615 cpc dà la possibilità al debitore di opporsi al creditore sia prima che inizi l’azione esecutiva (ossia prima dell’eventuale pignoramento, si veda l’art. 615, 1° comma, cpc) che a seguito della stessa (art. 615, 2° comma, cpc).

Attualmente se il contribuente viene a conoscenza di un suo presunto debito tributario (ad esempio attraverso la consegna dell’estratto dei ruoli da parte del concessionario della riscossione), egli non può agire in via preventiva - magari per rilevare l’avvenuto pagamento o la prescrizione delle pretese -  ma può solo aspettare di ricevere un pignoramento con il rischio però di subire gravi e illegittimi danni da un’azione di quel genere (si pensi al pignoramento dei conti correnti di un’azienda o al pignoramento di immobili, ecc…).

Ovviamente in questi casi il contribuente può comunicare all’amministrazione di non procedere oltre, magari agendo in via di autotutela e rilevando l’illegittimità delle pretese ma ritengo che ampliare la tutela giudiziaria anche in questi casi sia comunque importante.

Grazie Avvocati, ci auguriamo che il Vostro messaggio possa arrivare a chi di dovere.

 

 

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    #cortecostituzionale #pignoramento #fisco





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