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Fisco e Dintorni
La prescrizione dei contributi INPS è aumentata: un po' di chiarezza
da sx: Dott.ssa D. Dragone e Dott. A. Sorrento

Nel recente incontro tenutosi a Milano tra professionisti e imprese è stato segnalato l’aumento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali a seguito della normativa “Covid”, nonché una serie di violazioni dell’Inps come le notifiche via pec e l’applicazione illegittima di interessi di mora.

 

A margine dell’incontro tenutosi a Milano tra professionisti e imprese sono emerse una serie di criticità nel rapporto tra contribuenti e Inps.

In particolare, abbiamo chiesto chiarimenti alla Dott.ssa Donatella Dragone, commercialista in Milano e referente per la Lombardia dell’associazione Partite Iva Nazionali.

Dott.ssa Dragone, come sono cambiati i termini di prescrizione dei contributi Inps?

I contributi previdenziali si prescrivono di norma dopo cinque anni ma per quelli relativi ai periodi tra il 2015 e il 2020 sarà diverso e più lungo.

Il 10.08.2021 l’istituto ha emanato la circolare n.126/2021 che mira a far chiarezza sulla sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali proprio a causa della normativa emergenziale.

Con tale circolare viene esaminato il susseguirsi di norme che ha sospeso per ben due volte i termini di prescrizione, ossia:

1)       l’articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020;

2)      l’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.183/2020 ha sospeso i termini prescrizionali dal 31.12.2020 al 30.06.2021.

L’Inps evidenzia anche il caso di applicazione delle due sospensioni, in quanto danno luogo a due differenti fattispecie e, tra i due periodi di sospensione, vi è una pausa che va dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020. Nella circolare, dunque, vengono proposti vari esempi, ossia:

– se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020);

– se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020);

– se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020.

Ma non solo. Qualora il termine di prescrizione parta dal 31 dicembre 2020, occorre sommare per intero la sospensione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni: ossia 311 giorni).

Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della prescrizione (come stabilito dall’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335).

Risulta necessario, pertanto, fare i calcoli con molta attenzione.

Quali altre questioni avete segnalato alle imprese sempre in materia di contributi?

Abbiamo evidenziato varie anomalie anche grazie al supporto dell’Avv. Matteo Sances che da anni esamina l’operato di Inps e dell’Agenzia delle Entrate.

Abbiamo dunque richiamato le imprese a verificare se le pretese che vengono loro richieste siano effettivamente dovute e abbiamo segnalato in particolare l’illegittima applicazione di interessi di mora sui contributi previdenziali. Sul punto ricordo che  la circolare n.134 del 17.7.2000 ha chiarito che per le somme dovute a titolo contributi – ad esempio: DM10 e/o contributi I.V.S. – “sono dovute, IN  SOSTITUZIONE  DEGLI  INTERESSI  DI  MORA,  le  ulteriori  somme aggiuntive in base all'art. 27 del Dlgs n.46/99” (e dunque le somme aggiuntive sostituiscono gli interessi di mora).

Infine, è opportuno segnalare l’illegittima notifica di atti da parte degli enti (ad esempio Agenzia Riscossione o Inps) a mezzo PEC con indirizzi “sconosciuti”.

Tale eventuale operato degli enti risulta assolutamente illegittimo soprattutto in virtù della disposizione prevista dall’art.3- bis L. n. 53/1994 in tema di notificazioni via pec, secondo la quale “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi" (in tal senso Corte di Cassazione sent. n.17346/2019).

Si fa presente, infatti, come la stessa Agenzia delle Entrate, con vari comunicati stampa ufficiali, abbia avvertito i contribuenti dell’esistenza di pec-truffa che vengono inviate a suo nome, invitando i destinatari a cestinare tali messaggi (si veda Comunicato stampa di Agenzia Entrate del 9.04.2021, ) e la stessa cosa ha fatto Inps (comunicato stampa di Inps del 12.09.2022).

Sul punto segnalo la recente ordinanza del Tribunale di Lecce che ha sospeso un pignoramento di Agenzia Riscossione da quasi un milione di euro (si veda ordinanza del 19 luglio scorso   www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti).

Ringraziamo dunque la Dott.ssa Donatella Dragone per l’interessante segnalazione.

 

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Tags:
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