Società di comodo: non si applica nei primi 3 anni - Affaritaliani.it

Fisco e Dintorni

Ultimo aggiornamento: 17:27

Società di comodo: non si applica nei primi 3 anni

Novità dalla Cassazione in materia di accertamenti sulle società di comodo. Per l’’Avv. Matteo Sances “Prima delle statistiche il Fisco deve guardare la situazione reale delle imprese”

 

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso l'ordinanza n.22007 del 30 luglio scorso fornendo chiarimenti in tema di normativa fiscale sulle “società di comodo” e di applicazione dei cosiddetti test di operatività.

In pratica, Le società di comodo (o non operative) sono società che non esercitano un'attività economica effettiva e sostanziale, ma vengono utilizzate principalmente per gestire beni patrimoniali (immobili, partecipazioni, barche, ecc.) o per fini di evasione/elusione fiscale. Queste, dunque, vengono individuate tramite il già citato <<test di operatività>> che confronta i ricavi dichiarati con quelli presunti in base alle attività patrimoniali degli ultimi tre anni. L’individuazione delle società <<di comodo>> comporta conseguenze fiscali sfavorevoli, come l'obbligo di dichiarare un reddito minimo e l'applicazione di regimi tassativi più gravosi.

A seguito della recente ordinanza della Suprema Corte, abbiamo chiesto all’Avvocato tributarista Matteo Sances le sue impressioni “Si deve subito precisare che i termini <<società di comodo>> e <<società non operative>> sono utilizzati in modo fungibile dalla legge 724/1994. Proprio in riferimento a tale normativa, la Suprema Corte ha introdotto un nuovo principio fondamentale riguardante il test di operatività nel primo triennio di vita di una società. In pratica, per il primo anno di attività tale normativa è espressamente esclusa, per il secondo e il terzo Il test non è esperibile per la mancanza di un triennio completo da analizzare (principio ribadito anche dalla precedente sentenza della Cassazione n.34472/2024). Pertanto, se l'Agenzia delle Entrate intende contestare la non operatività negli anni 2 e 3, dovrà farsi carico dell'onere della prova e non potrà ricorrere alla presunzione legale prevista dalla disciplina delle società di comodo”.

Continua, inoltre, l’Avv. Sances “Come al solito si consiglia alle imprese di evidenziare le peculiarità delle proprie aziende e attività perché a volte gli elementi statistici previsti per questi controlli non colgono le differenze rispetto alle imprese utilizzate come modello di riferimento. A tal riguardo si segnala la sentenza della Corte Tributaria di Secondo Grado della Lombardia n.1295/2023, passata in giudicato nei mesi scorsi, che ha appunto accertato la non applicabilità del regime delle società di comodo per alcune attività agricole come ad esempio la silvicoltura (si veda articolo sulla GazzettadiMilano.it )”.