In questo difficile momento di emergenza, i miei collaboratori e io abbiamo deciso di esservi vicini, in tutti modi nei quali ciò è possibile, per risolvere rapidamente i Vostri problemi. Quindi anche su Affaritaliani.it. È brutto per noi pensare che siete chiusi a casa, senza possibilità di risolvere problemi (importanti e non), nella convinzione che tutti gli Studi legali siano chiusi. In realtà sappiate che quasi tutti gli avvocati stanno cercando di lavorare e, così, di essere vicini ai loro Clienti, via telefono e via email. Per esempio, noi le consulenze le svolgiamo tramite Skype previo appuntamento da prendere mandando un’email all’indirizzo della segreteria. Indirizzo email e numeri telefonici li trovate sul nostro sito. Potete anche scrivere domande brevissime all’indirizzo email segreteria@abdp.it e qui su Affaritaliani.it Vi daremo le risposte. Tutti i giorni. Dunque, a domani.
ECCO QUI SOTTO LA PRIMA PUNTATA
“Sono un marito, un padre e sono anche un lavoratore, colpito dalla crisi economica causata dal coronavirus, e con serie difficoltà a pagare l’assegno di mantenimento che il giudice ha posto a mio carico. Cosa posso fare?”
Sono centinaia le domande di questo genere che ogni giorno ci arrivano da parte dei nostri assistiti.Tra le misure di contrasto del virus COVID-19, infatti, il governo ha disposto la chiusura di tutte le attività “non essenziali”. Stiamo parlando di circa 3 milioni di lavoratori, dipendenti o professionisti, a casa. Queste misure hanno un impatto enorme sulle tasche degli italiani; e siamo solo all’inizio, perché purtroppo ne subiremo gli strascichi ancora per molti mesi.
Cosa prevede e consente la legge in questi casi?
Certamente a nessuno è consentito decidere arbitrariamente di autoridurre o addirittura di non pagare l’assegno di mantenimento al quale è tenuto. Nel nostro sistema, infatti, il mancato o tardivo versamento dell’assegno di mantenimento comporta conseguenze sia sul piano civile sia sul piano penale. In ambito civile, legittima il creditore ad attivare la procedura esecutiva per la riscossione del proprio credito; in ambito penale, legittima il creditore a presentare denuncia-querela ai sensi dell’art. 570 c.p. contro l’obbligato per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
È dunque necessario rivolgersi al Giudice. Stiamo parlando di situazioni rispetto alle quali chiaramente non c’è ancora una consolidata giurisprudenza da richiamare. Solo nel prossimo futuro, potremo leggere e analizzare le posizioni del Giudici. È però giusto che tutti i padri e i mariti, che stanno vivendo un’oggettiva situazione di difficoltà economica, sappiano che la legge prevede specifici strumenti giuridici a loro tutela.
In particolare. Da un lato, abbiamo le norme speciali di diritto di famiglia, che consentono la modifica degli assegni di mantenimento (a favore di moglie e figli) quando si verificano fatti nuovi che hanno un’incidenza effettiva sulla situazione economico-patrimoniale della parte obbligata. Dall’altro lato c’è la disciplina codicistica generale, che viene in aiuto del debitore quando si verifica una situazione nuova (c.d. sopravvenuta) tale da rendere impossibile, anche solo temporaneamente, l’adempimento.
È evidente, a mio avviso, che la grave emergenza economica che stiamo vivendo sta assumendo quel carattere di straordinarietà, imprevedibilità e sopravvenienza che la rende “circostanza nuova” (c.d. quid novi) ammessa dalla legge per legittimare e fondare la richiesta di modifica degli obblighi economici in essere. Ovviamente solo quando questa situazione “nuova e sopravvenuta” si traduce in una riduzione sensibile, oggettiva e documentabile, dei redditi e non quando viene solo strumentalizzata per fini personali di ripicca verso l’altro coniuge/genitore.
Avv. Federica Mendola – Studio legale Bernardini de Pace
