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L'avvocato del cuore
Genitori separati, l'interesse del figlio (fuorisede) viene prima di tutto

Separazione e figli fuorisede: cosa fare quando uno dei due genitori non sostiene le spese universitarie 

“Gentile Avvocato, sono una studentessa universitaria. Per frequentare l’Università dei miei sogni mi sono trasferita fuori sede, lontano da casa, dove vivevo con mia madre. I miei genitori, ormai separati da molti anni, hanno sempre appoggiato e supportato la mia curiosità e voglia di continuare a studiare. Mio padre, però, non è d’accordo che io studi in questo Ateneo e, per questo motivo, rifiuta di voler aiutare mia madre a pagare l’affitto dell’appartamento dove vivo. Mia madre ha qualche diritto da far valere nei confronti di mio padre? Mi dispiacerebbe molto non poter proseguire il mio percorso di studi a causa di questo problema economico; sono appagata e soddisfatta da ciò che sto costruendo per il mio futuro; in più, sto ottenendo anche ottimi voti…”

Innanzitutto, i miei complimenti per la tenacia e la passione che alimenti con forza per continuare gli studi. È il giusto atteggiamento per conquistare il proprio posto nel mondo e per avere successo. Fermo questo, la situazione nella quale Ti trovi è più comune di quanto immagini. Nelle medesime condizioni, infatti, si trovava uno studente della Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia, anche lui fuorisede e figlio di genitori separati. Allontanatosi a oltre duecentotrenta chilometri dalla casa familiare dove viveva con la madre per frequentare l’Ateneo, il ragazzo si è trovato a dover affrontare il malcontento e il disaccordo del padre, che non ha prestato il consenso alla locazione dell’alloggio e, conseguentemente, si è rifiutato di pagare il 50% del relativo canone.

In qualità di genitore affidatario e sulla scorta delle condizioni di separazione convalidate dal Tribunale – che contemplavano il regime di affidamento condiviso e la suddivisione delle spese straordinarie riferibili al figlio al 50% – la madre ha proposto appello contro la decisione del Giudice di Pace che aveva a oggetto il pagamento degli arretrati relativi alla quota riferibile al padre del canone di locazione dell’alloggio del figlio.

I Giudici della Corte d’Appello hanno ritenuto di dover accogliere l’appello proposto della madre, riformando di conseguenza la sentenza di primo grado. Ancora una volta, alla base della decisione c’è il principio del superiore interesse del figlio. È pacifico che le spese di locazione per l’alloggio nella città universitaria siano spese straordinarie imprevedibili, poiché totalmente impossibili da definire al momento della separazione, e che necessitino del previo accordo dei genitori.

Ciononostante, nel caso di specie (che poi, è anche il Tuo caso), il dissenso manifestato dal padre sulla scelta dell’Ateneo e della locazione dell’alloggio non è bastato: è stato, infatti, condannato al rimborso della somma dovuta per gli arretrati del canone locatizio. Gli indiscussi ottimi risultati raggiunti dal figlio, la sua scelta di proseguire gli studi mai contestata dai genitori, l’idoneità della proposta formativo-didattica dell’Università e la proporzionalità della richiesta economica rispetto alle possibilità del padre hanno avuto la meglio su tutte le motivazioni da lui addotte. È stato, pertanto, stabilito che sia interesse del figlio proseguire il percorso universitario in quel preciso Ateneo.

Mi sembra che la Tua situazione possa ritrovarsi nella vicenda di questo Tuo collega studente. Perciò, certamente Tua madre ha dei diritti e può (e deve) tutelarli, anche rivolgendosi alle autorità competenti. Mi sento, però, di darTi un consiglio: parla con Tuo padre, apriTi con lui, raccontagli tutto quello che provi e fagli capire quanto conta per Te proseguire gli studi nell’Università che hai scelto. Sono sicura che ne sarà entusiasta e deciderà di prenderTi nuovamente per mano e accompagnarTi, appoggiarTi e sostenerTi (anche economicamente) durante questa Tua fase di vita. Ti mando un enorme in bocca al lupo!

*Studio Legale Bernardini de Pace

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