Di Cinzia Boschiero
Molti i punti aperti in Italia e in Europa sulla cosiddetta “ pensione di reversibilità”. In Italia è una prestazione economica (una somma di denaro) che viene erogata in favore dei familiari superstiti di un pensionato dal momento della morte di quest’ultimo. La pensione indiretta, invece, è la prestazione erogata in favore dei familiari di un lavoratore non pensionato se il lavoratore aveva maturato, alternativamente: almeno 780 contributi settimanali; almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nei cinque anni precedenti la morte. La pensione spetta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso a prescindere dal momento in cui viene presentata la domanda. La pensione di reversibilità può essere erogata in favore: del coniuge (marito o moglie) superstite anche se al momento della morte è separato; dei figli che al momento della morte del genitore sono minorenni, inabili, studenti universitari e a carico dei genitori; dei nipoti che alla morte del nonno o della nonna erano a loro totale carico. Abbiamo intervistato Michele Poerio, Federspev-Unpit e il Presidente di Unpit, Franco Abruzzo (www.unpit.it).
Domanda: qual è la situazione ad oggi delle pensioni di reversibilità in Italia secondo voi, visto che il premier Matteo Renzi aveva detto “La reversibilità in Italia è molto alta, circa il 30-40% in più del resto d’Europa. Non abbiamo presentato proposte ma ci stiamo lavorando”?
Risposta: Non sappiamo a che cosa riferisca il Presidente Renzi questo presunto 30%,40% più alto in Italia rispetto ad altri Stati Europei. Al numero dei beneficiari ? O all’entità degli assegni ?. Mi viene però da pensare che il Presidente del Consiglio non ricordi bene le disposizioni introdotte sulla materia dalla legge 335 del 1995.
Per le pensioni pubbliche a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria ( INPS) e dei fondi esclusivi, sostitutivi o esonerativi della stessa, la disciplina legislativa prima di tale legge, tenendo conto che il lavoratore versava una quota di contribuzione in più introdotta, al tempo del regime fascista proprio per assicurare in caso di premorienza la copertura previdenziale ai superstiti, prevedeva l’attribuzione di una percentuale di reversibilità al coniuge nella misura del 60% di quella già in godimento o di quella che il coniuge deceduto avrebbe maturato Dal 1995, con la cosiddetta riforma Dini, la reversibilità al 60% è assicurata soltanto nei casi in cui il coniuge superstite non possiede altri redditi personali superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (pari, attualmente, circa 19.500,00 euro annui lordi) E’ stato perciò creato con tale legge un divieto di cumulo tra pensione a superstiti e redditi del beneficiario per cui, se la suddetta soglia di reddito è superata, quel 60% viene ridotto al 45%, al 36% o addirittura al 30% (cioè al dimezzamento).
La pensione indiretta o di reversibilità da prestazione previdenziale corrispettiva dei contributi versati è stata perciò trasformata in un sussidio assistenziale, alla stregua di una integrazione, come avviene per l’ integrazione al minimo INPS, senza tener più conto che il lavoratore ha pagato e paga tuttora il contributo per una tutela piena ed adeguata. Tale integrazione assistenziale, inoltre, si va a collocare, agli effetti fiscali, al di sopra dei redditi personali del superstite e viene pertanto falcidiata e praticamente annullata dal prelievo fiscale con l’aliquota IRPEF progressivamente più elevata , oltre che dalle addizionali regionale e comunale. Per fortuna questa disciplina della reversibilità non si applica alle pensioni degli Enti privatizzati che hanno normalmente trattamenti più favorevoli. E ciò dimostra che dove c’è una gestione e una amministrazione più attenta, non c’è bisogno di far cassa sempre sulle pensioni.
La reversibilità in Italia è molto alta, circa il 30/40% in più del resto dell’Europa, ma occorre precisare che in Italia i contributi sono molto più elevati. Nel bilancio INPS la spesa per le pensioni ai superstiti è di 39 miliardi per circa 4 milioni di pensioni erogate con un importo medio di € 565.
L’approccio è di tipo quantitativo: se il superstite ha un reddito dichiarato sufficientemente elevato, si provvede alla decurtazione che, però, comporta due gravi errori di fondo: il primo è che verranno colpite le vedove colpevoli di avere una propria pensione tassata alla fonte o una seconda casa tartassata di balzelli, mentre i superstiti dei soliti evasori furbetti godranno dell’intera pensione spettante. Il secondo è rappresentato dalla cosiddetta continuità del reddito. Potrebbe verificarsi che il superstite abbia un mutuo, che sia impegnato a fare studiare i figli o che abbia un anziano a carico, ma questi elementi non possono essere presi in considerazione da un legislatore superficiale. Il furto legalizzato a carico dei superstiti inizia con la legge Dini 335/95 art. 1c.41 con annessa tabella F), che prevede abbattimenti sostanziali in rapporto al reddito del superstite. Ad esempio, se la persona deceduta aveva maturato una pensione di € 1500 mensili, il superstite, lavoratore attivo o pensionato con un reddito mensile di € 1700, percepirà una pensione di € 450 anziché di 900 € (il 50% del 60%). E’ uno scandalo perché la pensione maturata dal defunto era sostenuta da contributi effettivamente versati che sono costati sacrifici non solo al deceduto, ma all’intera famiglia.
Domanda: rispetto ad altri Stati europei i diritti dei vedovi/vedove sono meno tutelati?
Risposta: ci pare meno tutelati . Dice Marco Perelli Ercolini di UNPIT “C’è una iniqua tassa sulla vedovanza in un periodo triste della vita che incide pesantemente sul piano economico familiare ove due pensioni assommate permettono ancora una vita dignitosa nel post lavorativo , ma che con una pensione “azzoppata” pone in serio pericolo di povertà il residuo della vita”.
Domanda: e per i coniugi divorziati? Cambia qualcosa con la nuova normativa del divorzio breve?
Risposta: In caso di assenza del coniuge, la pensione spetta alle altre categorie di superstiti, ma in percentuali e a condizioni diverse: se superstite è un solo figlio minore, spetta l’80%; se gli orfani sono due o più di due spetta al 100%. In ogni caso l’assegno rimane fino al raggiungimento della maggiore età e nel massimo fino a 26 anni per gli orfani studenti Per il coniuge divorziato, è previsto che la pensione a superstiti spetti soltanto nei casi di fruizione dell’assegno alimentare. Se l’ex coniuge aveva contratto nuovo matrimonio, la pensione di reversibilità spetta al nuovo coniuge, ma l’ex coniuge con assegno divorziale ha diritto ad una quota della stessa, determinata dal Tribunale, generalmente, in misura proporzionale alla durata del matrimonio sciolto. La normativa del divorzio breve non ha portato novità su questa materia.
Domanda: quali sono i passi della FEDERSPeV-UNPIT sul tema della pensione di reversibilità?
Risposta: L’UNPIT,come ha già fatto la FEDERSPeV, ha ripreso e continua la lotta per l’ annullamento o la revisione dell’art. 1, comma 41 della legge 335/1995, che ha imposto le riduzioni della pensione di reversibilità per cumulo con i redditi del coniuge superstite.
Il divieto di cumulo con eventuali altri redditi da attività è stato abolito per tutte le pensioni, comprese quelle di anzianità e viene invece mantenuto per la pensione a superstiti, nei confronti di persone – normalmente si tratta delle donne- in condizioni di maggiore difficoltà. Le decurtazioni sono effettuate con riferimento ad importi lordi, senza tener conto che, come ho prima accennato, sulla misera quota di pensione riconosciuta grava, per il cumulo fiscale, l’aliquota IRPEF più elevata. I paragoni con le normative di altri paesi dovrebbero sempre tener conto anche del regime fiscale applicato che sulle pensioni italiane ha un peso eccessivo e ingiustificato
Domanda: e per quanto concerne il tema pensioni in generale rispetto alla sentenza della Consulta, quali sono le vostre riflessioni?
Risposta: La sentenza della Consulta, secondo noi, è perfettamente in armonia con il sistema costituzionale italiano ed europeo e pertanto va rispettata erga omnes, pena la mortificazione dello Stato di diritto. Come Unione Nazionale Pensionati per l’Italia segnaliamo una inaccettabile manovra di sviamento della “questione pensioni”, alla quale l’apparato mediatico che se ne occupa non può aderire e deve, anzi, dare una adeguata risposta. L’argomento della prevalenza o meno dell’art.81 della Costituzione, che in modo sempre più consistente si va sbandierando, è un falso problema; quello che si definirebbe un vero e proprio “depistaggio”.
Siamo in quello che potrebbe definirsi un “ingorgo costituzionale”, dove si pretende di poter affermare che una sentenza di incostituzionalità può essere disattesa.
A questa stregua, lo Stato Italiano potrebbe un giorno emettere una legge dove dice che tutte le persone che hanno i capelli bianchi o la pelle nera possono essere licenziate senza preavviso (tanto se poi esce la sentenza di incostituzionalità basta non applicarla). Il che è semplicemente abnorme.
Il Governo dice che mancano i soldi per rimborsare tutto a tutti? Unpit crede invece che di soldi ce ne siano a palate, basta avere il coraggio di andare a prenderli: evasione fiscale a miliardi, enti inutili, corruzione, criminalità organizzata. La si smetta con le promesse di fare che solo promesse rimangono o con le sceneggiate ad effetto della durata di un giorno tipo il controllo degli scontrini di un bar o di un ristorante. Finché il paradiso fiscale sarà in Italia piuttosto che alle Cayman a pagare saranno sempre e solo i pensionati, per l’occasione dipinti d’oro, tanto per sollevare un po’ d’invidia sociale e un po’ di scontro fra padri e figli.
