Rimborso in arrivo per i contribuenti.
Secondo quanto stabilito da una recente pronuncia della Cassazione, infatti, se i contribuenti hanno versato contributi già prescritti HANNO DIRITTO AL RIMBORSO (sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.23397 del 25/10/2016, dep. 17/11/2016, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
Tale importante principio emerge da una sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, nella quale i giudici – oltre a chiarire che la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali è sempre di 5 anni, anche se è intervenuta la notifica di un atto di Equitalia che nel frattempo non è stato impugnato nei termini – danno importanti indicazioni anche in merito ai contributi prescritti e pagati “in ritardo”.
Sul punto, infatti, gli ermellini chiariscono come “la legge n.335 del 1995, art. 3, comma 9, non ha fatto altro che ripristinare il tradizionale termine quinquennale con decorrenza 1 gennaio 1996. Tale ultima disposizione ha altresì reiterato, estendendone l’applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio… della irrinunciabilità della prescrizione, secondo cui <
In poche parole, se un contribuente nel 2016 ha pagato spontaneamente, oppure a seguito di diffida da parte di Equitalia, contributi INPS o INAIL relativi al 2010 o ad anni precedenti (quindi più vecchi di 5 anni) allora ha diritto a chiedere il rimborso.
Alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte, dunque, si invitano tutti i contribuenti a verificare la correttezza dei versamenti effettuati.
Avv. Matteo Sances
Avv. Riccardo Chirivì

