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Decreto Natale, si può andare nelle seconde case. ECCO LE REGOLE FINO AL 6/1

Decreto Natale, si può andare nelle seconde case

Andare nelle seconde case in regione sarà possibile sempre durante l’intero periodo delle feste (cioè dal 21 dicembre al 6 gennaio)

Decreto Natale, ecco le regole definitive: si possono vedere anche gli amici

Dopo una lunga gestazione, il Cdm ha approvato le misure anti-contagio per il periodo di Natale, illustrate dal premier Conte inconferenza stampa: "Ragioniamo per una zona rossa nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessita' e salute. E' possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni. E' una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialita' che si addice a questo periodo". E’ consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva in forma individuale. Ci sarà la chiusura di centri estetici, bar e ristoranti.  (consentito però asporto e domicilio fino alle 22). Restano aperti alimentari, supermercati, farmacie, tabaccherie, lavanderie, parrucchiere e barbieri. I luoghi di culto saranno aperti fino alle 22".

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"L'intero territorio nazionale sara' zona arancione il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potra' spostare esclusivamente all'interno del proprio comune senza giustificarne il motivo. Per venire incontro a comuni fino a 5000 abitanti fino a 30 km ma non nei capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi bar e ristoranti tranne che per asporto e consegne a domicilio. I negozi saranno aperti fino alle 21". 

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Per 10 giorni misure per le zone rosse, per 4 per le zone arancioni

Quindi, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure del dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure sulle zone arancioni.

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Decreto Natale, visite a non conviventi: solo in 2 una volta giorno

Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi" 

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Decreto Natale, gli amici si possono incontrare. Salta il vincolo di parentela

In pratica, c'è la possibilità di fare visita agli amici durante le festività. Nel testo infatti non è specificata la necessità che vi sia un grado di parentela, come invece era stato ventilato, per consentire le visite. Fermo restando che a soltanto 2 persone è permesso spostarsi verso abitazioni private con la 'deroga' per gli under 14 che non vengono conteggiati. 

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Decreto Natale, spostamenti nei giorni 'arancioni' tra comuni al di sotto dei 5000 abitanti

Nei giorni feriali delle festività - ovvero 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio- sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 

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Decreto Natale, il coprifuoco resta alle 22

Non è previsto il coprifuoco anticipato alle 20. Nel caso di visita a due non conviventi l'orario da rispettare è fissato fra le ore 05,00 e le ore 22,00. 

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Decreto Natale, sanzioni da 400 a 1000 euro per chi sgarra

C'è anche un riferimento alle sanzioni che rimanda a quelle già previste nel decreto del 25 marzo scorso. "La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35". L'articolo 4 del dl 25 marzo prevede sanzioni da 400 a 1000 euro per chi trasgredisce le norme.

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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

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Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festivita' natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge

Art. 1 Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' altresi' consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. VIDEO

 

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