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Costume
Figli, boom di sottrazioni tra ex. Italia: 90 nuovi casi l'anno. Ansia Brexit
Si chiama "sottrazione internazionale" di minore ma potrebbe leggersi benissimo ‘sequestro di persona’. L’unica differenza è che i rapitori sono il padre o la madre, e le vittime i figli minori, a volte bambini piccolissimi.
I dati, allarmanti, sono fotografati dall’associazione internazionale no profit Amber Alert Europe,  che denuncia 1016 casi di minori scomparsi in Europa, 449 riguardanti figli maschi e 567 femmine.  Anche i casi trattati dal Ministero degli Esteri italiano sono in aumento: nel 1990 erano 25, a oggi (dati aggiornati al mese di settembre 2017) sono 405, con una media di circa 90 casi all’anno, di cui il 62% stranieri e il 38% italiani. Rispetto al 1990 si calcola un aumento del 300%.
 
Le mete? I primi tre Paesi nei quali i bambini sottratti vengono portati sono la Romania, la Germania e il Brasile. Seguono Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Ed è proprio l’Inghilterra a destare le maggiori preoccupazioni: un anno dopo la Brexit, gli studi legali hanno registrato un incremento del 30% nella richiesta di consigli da parte di genitori spaventati che i loro figli non facciano ritorno a casa dopo essere stati portati in visita all'estero da parte del genitore straniero.
 
“Il fenomeno è sicuramente in espansione per via del proliferare delle unioni miste, conseguenti alle migrazioni internazionali e alla maggiore libertà di circolazione tra i Paesi”. Negli ultimi quattro anni, il numero dei bambini nati da coppie miste è aumentato del 27%. (solo a Milano si stima che la percentuale sfiori il 40%) “Ogni anno in Italia si celebrano circa 25 mila matrimoni misti e si creano altrettante convivenze more uxorio tra nostri connazionali e stranieri. Il primato resta della regione Lombardia che, da oltre dieci anni concentra il maggior numero di unioni miste, seguita dal Veneto e dal Lazio.  Circa il 61% di queste unioni fallisce”, sostiene l’avvocato Lorenzo Puglisi, esperto in diritto di famiglia e Presidente dell’associazione FamilyLegal, che già in passato aveva sollevato l’attenzione su un fenomeno sconcertante e di fronte al quale le Istituzioni non sono state ancora in grado di produrre contromisure adeguate. Di queste, le unioni con uno dei componenti di religione islamica costituiscono circa l’45% del totale.
 
Lorenzo Puglisi 2016 ape
 
“Le sottrazioni internazionali sono regolate dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 che a distanza di quasi 37 anni presenta molteplici criticità che spesso rendono difficoltoso, se non impossibile, il rientro del minore sottratto presso lo Stato di provenienza - specifica Puglisi - Il genitore a cui viene portato via un figlio minore è spesso obbligato a sostenere un calvario non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello emotivo. Il tutto si traduce in enormi esborsi economici, scarsa solidarietà delle istituzioni e tempistiche giudiziarie sconfortanti”.
 
L’art. 13 lettera b) della Convenzione consente al genitore che trattiene all’estero il minore di bloccare il rimpatrio semplicemente producendo uno scritto  del Servizio sociale locale che attesti il “fondato rischio, per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile”. Un qualcosa di troppo semplice da ottenere anche alla luce degli effetti devastanti che può procurare che, nella migliore delle ipotesi, portano ad allungare di anni la tempistica per il rientro del minore.
 
Sono almeno tre le tipologie della sottrazione internazionale di minori. Buona parte delle vicende nascono con l’inganno: è il caso dei genitori che partono per il proprio Paese d’origine portando con sé i figli per un breve periodo di vacanza, ma non fanno più ritorno. In questo caso la sottrazione avviene prima della separazione dall’altro genitore, senza alcun preavviso. Numerosi sono anche i casi delle sottrazioni di minori ad opera di genitori già affidatari, che avvengono solo dopo la separazione. L’esperienza racconta che in queste situazioni, di solito, l’allontanamento avviene entro i sei mesi dal provvedimento giudiziario che dispone l’affido. Ma non mancano i casi di sottrazione da parte di genitori non affidatari, che tornati nel proprio Paese con i figli, cercano di riacquistare senza giustificazione la responsabilità genitoriale.
 
La sottrazione internazionale di minore è un reato previsto e punito dal nostro codice penale, si rischia la reclusione da uno a tre anni. “Al genitore che teme la sottrazione del figlio da parte del coniuge o ex coniuge straniero possiamo estendere alcune raccomandazioni: 1. cercare di avere il controllo sui documenti del minore (passaporto o carta di identità) 2. provvedere a mettere per iscritto un accordo nel caso in cui il minore debba svolgere un viaggio all'estero accompagnato da un solo genitore concordando in modo dettagliato le modalità del viaggio, i motivi e le date 3) precisare nell’eventuale accordo di separazione che qualsivoglia viaggio all’estero con uno dei due genitori debba essere autorizzato di volta in volta per iscritto e previo congruo preavviso”, conclude Puglisi.
 

Il vademecum del Ministero: che cosa si può fare se si sospetta che il minore possa essere portato in un altro Stato

Le norme della Convenzione e le procedure in essa previste si applicano quando la sottrazione si è già verificata. Se si sospetta che possa verificarsi una sottrazione internazionale, si posso adottare alcune cautele:

  • non concedere l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio a favore del minore
  • se il minore ha già un proprio documento valido per l’espatrio, chiedere alla questura la revoca dell’autorizzazione all’espatrio
  • se si sospetta che il minore possa essere portato in uno Stato per il quale è necessario il visto d’ingresso, segnalare alle rappresentanze consolari di quello Stato in Italia il proprio dissenso rispetto alla concessione del visto
  • se il minore deve recarsi all'estero insieme all’altro genitore, far sottoscrivere, eventualmente anche innanzi ad una parte terza (ad esempio un notaio, un avvocato, l’autorità consolare) l’impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata
  • se non è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere al giudice l'emissione di un apposito provvedimento che vieti l'espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori
  • se è in corso una causa di separazione, divorzio o affidamento, chiedere al giudice l’emissione di un provvedimento provvisorio che vieti l'espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso di entrambi i genitori; chiedere che il provvedimento finale, in caso di affidamento del figlio all'altro genitore, stabilisca chiaramente il luogo di residenza del minore in Italia e il divieto all'espatrio del minore, in mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario
  • se è già stata emessa una decisione nella causa di separazione, divorzio o affidamento, far riconoscere nello Stato di appartenenza dell’altro genitore l’eventuale provvedimento di affidamento del minore già ottenuto in proprio favore e/o il divieto all'espatrio del minore in mancanza di esplicito e formale consenso del genitore non affidatario/collocatario.
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