Il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, deve essere risarcita, con 80 mila euro, dalla casa editrice Arnoldo Mondadori Spa. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Cassazione confermando una sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato “diffamatorio nei confronti del magistrato un articolo pubblicato dal settimanale ‘Panorama’ il 16 dicembre 1999, firmato da Lino Jannuzzi. Tale articolo, intitolato ‘Storia di cimici (finte)e di inganni (veri)’,era relativo alle indagini condotte da Boccassini “sulla corruzione – si legge nella sentenza della Suprema Corte – di alcuni magistrati e di avvocati romani e, in particolare, alla vicenda delle intercettazioni ambientali effettuate il 2 marzo 1996, presso il ‘Bar Mandara’ in Roma nel corso di una conversazione tra i giudici Squillante e Misiani”.
Ilda Boccassini aveva citato in giudizio Jannuzzi, l’allora direttore responsabile del settimanale e la casa editrice Mondadori,chiedendo un risarcimento: il Tribunale di Roma aveva respinto l’istanza di risarcimento, mentre la Corte d’Appello della Capitale l’aveva accolta, verdetto confermato oggi in Cassazione. I giudici di piazza Cavour hanno infatti respinto il ricorso presentato dalla Mondadori, ritenendo “del tutto logica, lineare e congrua” la motivazione della Corte d’Appello di Roma “nel sostenere il convincimento di non veridicita’ di quanto contenuto nell’articolo”, e, in particolare “nell’individuare le fonti probatorie che deponevano per escludere che Boccassini avesse fatto capziosamente credere a Misiani di essere in possesso della conversazione da questi intrattenuta con Squillante all’interno del bar, in quanto integralmente – si sottolinea nella sentenza – registrata su supporto magnetico, invece che meramente trascritta su brogliaccio dagli operanti di PG. La Cassazione, inoltre, sottolinea le “eccedenti modalita’ di presentazione di contesto della notizia, mirata a convogliare sul lettore l’immagine disonorevole di un pubblico ministero non solo incapace di svolgere adeguatamente le indagini affidategli, ma anche dominato da moventi ideologici e da interessi personali e professionali surrettiziamente perseguiti in uno degli indagati”.
Quanto al diritto di critica, la Suprema Corte sottolinea che “le notizie riportate erano esposte in maniera preordinata non tanto (o soltanto) alla manifestazione di una libera opinione critica, ma a maliziosamente ingenerare nel lettore un orientamento di tipo prettamente denigratorio nei confronti della Boccassini”: i giudici di ‘palazzaccio’, quindi, ricordano che “in tema di diffamazione a mezzo stampa esula dalla scriminante del diritto di critica, politica o giornalistica, in quanto si risolve in un attacco morale alla persona, l’accusa, rivolta ad un magistrato del pubblico ministero, di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partitici, politici, ideologici, o di strumentalizzazione della stessa per finalita’ estranee a quelle proprie, in ragione dei doveri istituzionali, all’operato del pubblico ministero”.

